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Pubblico Impiego: la Finanziaria blocca i trasferimenti dei neo assunti per 5 anni

La scuola è esclusa, ma il problema resta

03/01/2006
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Il comma 230 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2006 ha creato notevole apprensione tra i lavoratori della scuola. Con questo comma si introduce una limitazione alla mobilità nel pubblico impiego per 5 anni dalla data di assunzione, con una clausola che impedisce di modificare tale limite con la contrattazione collettiva.

Da un’attenta lettura delle norme e dopo una verifica con i Ministeri competenti (MIUR e Funzione Pubblica) abbiamo avuto conferma che la norma non si applica al comparto scuola statale per il quale le regole restano quelle fissate dal TU del 1994 (ART. 399 Dlgs 297 e successive modificazioni che fissa un vincolo biennale sulla sede e triennale nella provincia di assunzione solo per il personale docente, mentre per il personale ATA non esiste alcun vincolo).

Si tratta di una chiara invasione di campo che suona particolarmente “ridicola” a fronte del vigente blocco delle assunzioni.

Ancora una volta una finanziaria di questo governo mette le mani sui diritti dei lavoratori e sulle prerogative contrattuali.

Basta pensare alle norme sulle cattedre a 18 ore nella scuola secondaria che hanno ridotto ogni margine di flessibilità e stravolto la continuità didattica, allo scippo degli spezzoni fino a 6 ore ai precari, ai regali alle scuole private, fino all’ultimo intervento sulla ricostruzione di carriera degli ATA e ITP transitati dagli enti locali.

Roma, 3 gennaio 2006

Testo del comma 230 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2006

230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi ".