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Le nuove regole per accedere ai documenti amministrativi

DPR n. 184 del 12 aprile 2006, ancora troppi ostacoli per una amministrazione trasparente

14/09/2006
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Sulla G.U. n.114 del 18 maggio 2006 è stato pubblicato il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione da parte dei singoli cittadini o di tutti i soggetti che sono portatori di interessi pubblici o diffusi. Di questa ultima categoria fanno parte anche i sindacati.

Il regolamento, nel confermare gran parte delle regole per l’accesso agli atti già previste dalla legge 241/90 (legge sulla trasparenza) come modificata alla legge n.15/2005, introduce alcune novità che almeno nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rendere più agevole l’accesso agli atti anche con riferimento alla legge n. 196/2003 che tutela il diritto alla privacy dei cittadini. In realtà così non è stato, infatti, il DPR in questione anziché facilitare la partecipazione agli atti amministrativi al cittadino, pone degli ostacoli che possono essere riassunti come segue:

  1. All’art. 3 è previsto l’obbligo della notifica ai controinteressati. In pratica l’Amministrazione, dopo avere verificato che esiste un interesse diretto e attuale per accogliere la richiesta di accesso la notifica ai controinteressati in modo che questi possano presentare entro 10 giorni eventuale opposizione;

  2. chi si è visto negare l’accesso agli atti può, ai sensi dell’art. 12 del decreto, ricorrere direttamente alla commissione per l’accesso che decide entro trenta giorni;

  3. se la commissione per l’accesso prima di esaminare il ricorso decide di chiedere un parere al Garante della Privacy, i tempi di decisione slittano di ulteriori venti giorni.

In applicazione di detto regolamento, quindi, ad esempio se un docente deve impugnare l'esito sfavorevole di un concorso davanti al giudice amministrativo entro 60 giorni, è costretto a farlo “alla cieca” senza essere in possesso, quindi, di tutti gli atti del concorso, perché l'Amministrazione, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso agli atti, qualora ravvisi la necessità, informa gli eventuali controinteressati prima di consentire l’accesso agli atti, e nel mentre che li informa passa un sacco di tempo.

Infine, pare opportuno rilevare, come la formulazione del provvedimento sia molto contorta laddove tratta il diritto di accesso agli atti e la tutela della privacy, senza ribadire, come, invece, sarebbe stato utile per tutti, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 24 prevale sulla tutela della privacy.

Non ci pare superfluo rilevare come il DPR in questione, frutto del passato Governo, sembra più il risultato di una concezione autoritaria del rapporto Stato-cittadino, anziché di un provvedimento che si preoccupa di agevolare l’accesso agli atti e di rendere trasparente l’operato della pubblica amministrazione anche in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 24 e 97 della Costituzione.

Roma, 14 settembre 2006