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Assegno Nucleo Familiare a carico del Fondo di integrazione salariale per i dipendenti dei settori privati

Circolare 88 dell'INPS

23/07/2020
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L’INPS ha emanato la circolare 88 del 20 luglio 2020, con la quale illustra le novità apportate dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto legge 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I beneficiari dell’assegno ordinario sono i dipendenti delle aziende, delle scuole private e paritarie, dei centri di formazione professionale ai quali, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è stato concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.  

L’INPS ricorda che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.