Milleproroghe: sintesi degli emendamenti sui settori della conoscenza approvati nelle Commissioni della Camera dei deputati
Corsa contro il tempo: occorre convertire in legge il decreto entro il 1° marzo 2021.
Nella giornata di sabato 20 febbraio 2021 le commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati hanno concluso l’esame del Decreto Legge 183/20 (cosiddetto decreto milleproroghe) approvando numerosi emendamenti. Da lunedì 22 febbraio la discussione passa all’aula della Camera dove molto probabilmente sarà approvato in tempi stretti con il voto di fiducia nel testo varato dalle suddette Commissioni. Ricordiamo che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 1° marzo e che deve ancora essere discusso al Senato.
In una precedente notizia avevamo approfondito i contenuti del decreto legge 183/20. Analizziamo gli emendamenti approvati e che dovrebbero entrare nel testo che sarà approvato dal Parlamento.
Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni
Il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi otto con contratto a tempo determinato o con contratti flessibili utili per partecipare alle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione può essere maturato entro il 31 dicembre 2021 (in precedenza 31 dicembre 2020). A tal fine viene modificato l’art. 20 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del Decreto Madia (D. Lgs. 75/17). Tali disposizioni non si applicano ai settori scuola e Afam.
Riduzione cuneo fiscale
Il decreto legge 182/20 con il quale viene messa a regime l’ulteriore detrazione per i redditi oltre i 28 mila euro e fino a 40 mila, viene trasfuso totalmente nel decreto legge milleproroghe. Conseguentemente è prevista l’abrogazione del DL 182/20. Durante la discussione nelle commissioni parlamentari è stato inserito un emendamento con il quale si stabilisce che se in sede di conguaglio l’ulteriore detrazione si riveli non spettante e l’importo da restituire sia superiore ai 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in dieci rate (in precedenza otto rate).
Proroga dei termini termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e asili nido
I termini di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Università e Afam: proroga del termine dell’ultima sessione per le prove finali per conseguire i titoli di studio relativi all’anno accademico 2019/20
In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento di tali prove.
Abilitazione scientifica nazionale
I lavori del sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 si concludono entro il 31 maggio 2021 (il decreto legge 183/20 limitava la proroga al 15 aprile. Precedente scadenza 15 marzo 2021). Le Commissioni nazionali restano in carica fino al 15 settembre 2021 (il decreto legge 183/20 limitava la proroga al 30 luglio 2021. Precedente scadenza 30 giugno 2020).
Per il biennio 2021-23 non si tiene conto del termine previsto dal DPR 95/16, ossia entro il mese di dicembre, per l’avvio con decreto del competente direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione.
Università, Afam ed Enti Pubblici di Ricerca: acquisti nel settore informatico
Anche per il 2021 alle Università, alle istituzioni Afam e agli EPR non si applica il limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico previsto dall’art. 1 comma 610 della legge di bilancio 2010, legge 160/19. Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. Il decreto legge 183/20 limitava la deroga solamente alle Università e alle istituzioni AFAM in relazione agli acquisti collegati all’erogazione della didattica a distanza.
Accesso ai trattamenti di integrazione salariale
I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021.
Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2022 (in precedenza 30 settembre 2021).
La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022.
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Tutti i termini previsti dall’allegato 1 al Decreto legge sono prorogati al 30 aprile 2021 (il testo del decreto legge limitava la proroga al 31 marzo). Ricordiamo che sono oggetto di tali proroghe
- l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (D. Lgs. 297/94). (Allegato 1 punto 10)
- la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (Allegato 1 punto 17)
- la norma (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18)
- le disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica, (allegato 1 punto 31)
- la norma (Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che stabilisce nell’ambito dell’espletamento delle procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B, al terzo anno di contratto e in possesso dell’abilitazione scientifica, finalizzate all’inquadramento nel ruolo dei professori associati, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. (allegato 1 punto 14)
- le norme secondo cui nelle istituzioni universitarie nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22/20 (9 aprile 2020), subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. (Allegato 1 punto 20)
- le norme secondo cui nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22/20 (9 aprile 2020), subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. (Allegato 1 punto 20)
- la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) (Allegato 1 punto 13)
- le disposizioni (Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34) secondo cui
- le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità
- il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
(Allegato 1 punto 32)
- le disposizioni (Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), secondo cui
- la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
- gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
- i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Allegato 1 punto 29)
- la norma che prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione per talune professioni, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea relativa all’anno accademico 2018/19 entro il 15 giugno 2020. La disposizione non riguarda le professioni indicate dall’art. 6 comma 8. (Allegato 1 punto 19).
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