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ITS: prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0

La norma inserita nella legge di conversione del decreto legge 44/21. Chiariti anche i requisiti di accesso alle agevolazioni.

01/06/2021
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Durante l’iter di approvazione del decreto legge 44/21 è stato inserito un articolo ex novo, l’art. 11-bis, concernente la “Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Qui il testo del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

La legge di bilancio 2020 (legge 160/19) ha stanziato per il 2020, 15 milioni di euro destinati agli istituti tecnici superiori per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Ogni intervento deve prevedere investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000. La stessa legge prevedeva che le risorse sarebbero state ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tenuto conto dei ritardi determinati dall’emergenza epidemiologica in atto da più di un anno, il Ministero dell’istruzione con decreto direttoriale 2130 del 21 dicembre 2020 ha innanzitutto autorizzato l’impegno di 15 milioni di euro a favore degli ITS per gli interventi sopra indicati, demandando ad un separato e successivo provvedimento a firma congiunta con il Direttore per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la liquidazione e il pagamento dei contributi assegnati a ciascun ITS.

Il provvedimento è stato adottato con decreto del ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2020, ma pubblicato solamente nella Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2021. Il provvedimento oltre a definire le finalità e l’ambito di intervento, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, le modalità di erogazione del contributo e il sistema dei controlli, i casi di revoca delle agevolazioni, indicava una serie di requisiti di ammissibilità degli ITS il cui possesso era necessario per poter presentare istanza di contributo. In particolare

  1. aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita
  2. avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0 come documentato in Banca dati nazionale I.T.S. INDIRE
  3. aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la metà dei percorsi valutati come rilevato negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale I.T.S. INDIRE-MI
  4. aver ricevuto la premialità in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio e valutazione INDIRE-MI
  5. non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione.

L’articolo 11 bis stabilisce che l’unico criterio necessario è quello previsto dalla lettera e) e tra i contributi non devono essere considerati quelli dati dal Ministero per le cosiddette misure di sistema (orientamento, monitoraggio, valutazione, ecc.)

Con questa disposizione di fatto le risorse saranno assegnate a tutti gli ITS con percorsi connessi a Industria 4.0 e che abbiano effettuato investimenti per la infrastrutturazione di sedi e laboratori.