Istituti Tecnici Superiori ed emergenza da Covid-19: le indicazioni del decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno
Sempre più forte la spinta verso la regionalizzazione del sistema.
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede specifiche indicazioni sui percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.). Premesso che in base all’art.1 comma 1 lettera q) la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore è sospesa fino al 14 luglio, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sempre l’11 giugno, ha adottato specifiche linee guida per la riapertura delle attività in presenza, allegate al dpcm. Di seguito le principali indicazioni che si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Obbligo di mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti
- Con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza puo’ essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.
Anche se il testo puntualizza che le indicazioni fornite si pongono in continuità con le indicazioni nazionali, appare sorprendente l’assenza tra i soggetti proponenti del Ministero dell’Istruzione. Eppure il MI svolge funzioni di spettanza statale proprio nell’ambito del sistema di istruzione tecnica superiore ed il titolo che si consegue al termine dei percorsi ITS (Diploma di Tecnico Superiore) è rilasciato dall’istituto tecnico o professionale di riferimento, sulla base di un modello nazionale. Preoccupante è il riferimento alla formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale, mentre scompare qualsiasi riferimento al sistema nazionale di istruzione tecnica superiore.
Ribadiamo come anche da questa vicenda si stia rafforzando inesorabilmente una dimensione parcellizzata e localistica della Formazione Tecnica Superiore, sempre più lontana dall’idea di un Sistema unitario e nazionale che, a nostro giudizio, dovrebbe essere al servizio di un nuovo modello di sviluppo dell’Italia coerente con un riposizionamento dei sistemi produttivi in direzione della rigenerazione urbana, della domanda interna e dei consumi collettivi, della riconversione ecologica e del cambio energetico.
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