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Erogazioni liberali in favore degli ITS: definite le modalità di fruizione del credito di imposta

In applicazione della Legge 99/22. Prevista la corrispondente riduzione delle risorse della Legge 440/97.

30/01/2023
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La legge 99/22 che istituisce il Sistema Terziario di istruzione tecnologica superiore, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS.  Il credito è previsto anche nei casi di donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio degli istituti.

La legge stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In applicazione di tali disposizioni è stato emanato il provvedimento 414366/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2022.

Tale provvedimento chiarisce che

  • il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
  • lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni
  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
  • l’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 68/E del 18 novembre 2022 ha istituito il codice tributo “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99”.

La risoluzione 68/E chiarisce che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di tali disposizioni pari a 0,8 milioni di euro per il 2022, a 1,6 milioni di euro per il 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 440/97.

A tal fine con decreto dipartimentale 2830 del 29 dicembre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha disposto l’impegno di 800 mila euro da versare in conto entrata del Tesoro dello Stato. Contestualmente viene ridotto di pari importo il Fondo previsto di cui alla Legge 440/97.

Modalità di fruizione delle altre agevolazioni

L’Agenzia delle entrate con il medesimo provvedimento definisce le modalità di fruizione di altre agevolazioni previste dalla Legge 99/22. In particolare agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS è riconosciuta

  • la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette di frequenza in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detraibilità delle rette è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)
  • la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza; la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.