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Percorsi sperimentali triennali: Intesa standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali

Bozza di accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regionie le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell’accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata in data 19 /06/2003

13/09/2006
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Nella giornata di oggi, durante un incontro con il viceministro Bastico, è stato presentato alle O.O.S.S.una bozza di accordo per il riconoscimento a livello nazionale del titolo finale dei percorsi sperimentali triennali. L’accordo sarà sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nei prossimi giorni.

Già la Conferenza delle Regioni il 24 /10/2005 aveva stabilito un riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali di cui all'accordo del 19/06/2003.

Nel ravvisare la necessità di una certificazione nazionale dei percorsi per gli allievi che hanno frequentato questi corsi, come FLc abbiamo ribadito la nostra contrarietà a questa tipologia di percorsi, soprattutto se diventano ordinari.

Abbiamo sottolineato nuovamente il carattere sperimentale di tali percorsi, istituiti dal precedente Ministro, solo per coprire un “buco” creato con l’abrogazione della legge 9/99. Si era infatti creata una cesura per i ragazzi che terminavano l’obbligo scolastico a 14 anni mentre l’obbligo formativo iniziava a 15 anni.

Abbiamo inoltre sottolineato la frammentarietà di questi percorsi: le singole intese tra Stato e Regione hanno fatto si che la loro realizzazione sia stata molto diversificata da regione a regione per tipologia, durata, contenuti e personale utilizzato.

Si sono avute differenti tipologie di modello di offerta formativa :

  • tre anni tutti in formazione professionale, in cui l’integrazione con la scuola si è concretizzata in azioni “di sistema”;

  • uno o due anni in formazione professionale, con l’accesso successivo ad altri percorsi;

  • 3 anni in formazione professionale mista, con titolarità delle azioni formative alle Agenzie di formazione professionale, ma con la presenza strutturata di docenti della scuola per l’insegnamento di discipline di base;

  • tre anni di integrazione tra Istruzione e Formazione professionale, sulla base di intese tra Regione e Ufficio scolastico regionale, durante i quali le agenzie formative e gli istituti tecnici e professionali hanno adottato lo stesso impianto progettuale e le stesse indicazioni per le individuazioni delle figure professionali;

  • altre diverse modalità di integrazione che vanno "dall'arricchimeto" dell'offerta formativa ad azioni di orientamento.

La durata dei percorsi, il range cioè delle ore complessive di formazione ha variato dalle 900 alle 3600 ore.

Gli standard formativi sono stati definiti dopo il loro avvio e comunque gli obiettivi sono stati formulati e utilizzati in termini di competenze in modo differente dalle singole Regioni.

La tipologia di impiego del personale impegnato è stata molto variegata: tempi indeterminati, determinati, collaborazioni etc..

Inoltre dai dati emersi dalle ultime indagini, si conferma che i tassi di abbandono e di bocciature dei percorsi sperimentali triennali è stato mediamente analogo a quello del biennio scolastico; quindi non solo essi non hanno garantito pari opportunità a ragazzi che hanno frequentato corsi così profondamente diversi ma non hanno neanche risolto il problema della dispersione scolastica.

Come FLC Cgil abbiamo infine chiesto che nel testo venga chiaramente esplicitato che la strada intrapresa sulla certificazione sia esclusivamente legata a dare un titolo spendibile a livello nazionale agli studenti che hanno frequentato questi percorsi.

Occorre a nostro giudizio invece immediatamente operare perché l’obbligo scolastico sia innalzato almeno a 16 anni già per le nuove iscrizioni.

Roma, 13 settembre 2006