Accordo tra F.I.S.M. e OO.SS. di categoria su apprendistato
Accordo su regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola materna non statale
L'anno 1999, il giorno 19 gennaio, presso la sede nazionale CISL SCUOLA, Via Bargoni, 8 tra la FlSM e la CGlL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola e lo SNALS Confsal, si è sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola materna non statale.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 8 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:
Parte prima
Caratteristiche del contratto di apprendistato
1) Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
2) Qualifiche e Mansioni
Gli Istituti di Istruzione aderenti alla FlSM possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
LIVELLO I tutte le qualifiche
LIVELLO Il
- cuoco;
- ausiliaria asili nido;
- impiegati d'ordine;
- personale di custodia;
- portieri e centralinisti;
assistente ai non autosufficienti.
LIVELLO III
Impiegato di concetto, assistenti amministrativi, assistenti doposcuola e ai servizi all'infanzia.
LIVELLO IV
segretari ed economi
Educatori di colonie e soggiorni,
istitutori di attività parascolastiche
3) 11 Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le scuole materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell'art,4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui il tutoring è inquadrato nel IV livello ha diritto ad un indennità di Lire 40.000 mensili.
4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:
1. 12 mesi per ausiliari asili nido, impiegati d'ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti.
2. 24 mesi per assistenti ai non autosufficienti, assistenti al doposcuola e ai servizi all'infanzia.
3. 36 mesi per cuochi, impiegati di concetto assistenti amministrativi, segretari ed economi, educatori in colonie, e soggiorni, istruttori di attività parascolastiche.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato di cui ai punti 2) e 3) è ridotta a 18 mesi.
5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
6) Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Parte seconda
La formazione dell'apprendista
2.1 Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dal DM 8 aprile 1998 e dalla Circ. del 16/7/98 n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal Decreto del Ministero del lavoro del 8/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato DM e la percentuale di personale da avviare.
2.2 Durata della Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art.17 della legge n. 24/6/97, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza
TRATTAMENTO ECONOMICO
3.1 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato
Durata 12 mesi:,
Primo semestre: 90 '% della retribuzione globale in atto;
Secondo semestre: 95 % della retribuzione globale in atto;
Durata 18 mesi:
Primo semestre: 85 % della retribuzione globale in atto;
Secondo semestre: 90 % della retribuzione globale in atto
Terzo semestre: 95 % della retribuzione globale in atto;
Durata 24 mesi:
Primo anno: 85 % della retribuzione globale in atto;
Secondo anno: 90 % della retribuzione globale in atto
Durata 36 mesi:
Primo anno: 75 % della retribuzione globale in atto;
Secondo anno: 85 % della retribuzione globale in atto
Terzo anno: 90 % della retribuzione globale in atto;
A conclusione dei periodo di apprendistato, il lavoratore sarà assunto a tempo indeterminato e percepirà l'intera retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui all’art. del CCNL 1998/2001.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Gravissimo atto di censura politica nei confronti di Raimo
- CON/CITTADINANZE – Insieme è meglio, anche a scuola: seminario il 14 novembre
- Legge di bilancio 2025: gli emendamenti proposti dalla FLC CGIL per l’università e la ricerca
- Gianna Fracassi: Bernini in affanno attacca ingiustamente Rettori e atenei