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Alternanza scuola-lavoro: le FAQ del MIUR

Finalmente alcuni chiarimenti, ma restano ancora senza risposta numerose questioni.

27/10/2016
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Il MIUR con un ritardo di più di un anno, ha pubblicato sul nuovo sito dedicato all’alternanza (www.istruzione.it/alternanza), i primi chiarimenti sugli aspetti gestionali dei percorsi di alternanza obbligatoria introdotti dalla Legge 107/15. Come è ormai consuetudine di questo Ministero, lo strumento utilizzato è quello di fornire risposte a FAQ su una parte delle criticità che le scuole, in totale solitudine, hanno dovuto affrontare in questo anno di applicazione della Legge 107/15.

Le FAQ sono, al momento, diciassette e forniscono risposte a quesiti relativi a tre ambiti

  • Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (12 FAQ)
  • Funzione tutoriale (2 FAQ)
  • Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro (3 FAQ).

In sintesi queste le indicazioni più rilevanti:

  • l'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica
  • Il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente
  • L'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro
  • Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto
  • Il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola devono essere inseriti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa e declinati, attuati e valutati dai singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni
  • E' opportuno adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati, ed evitare l’applicazione di modelli standardizzati di alternanza, concepiti per percorsi identici per tutti
  •  Le attività di alternanza sono obbligatorie per gli studenti del secondo biennio e quinto anno (per l’a.s. 2016/17 solo secondo biennio)
  • Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni che durante la sospensione delle attività didattiche
  • Per la validità dei periodi di alternanza è necessario che lo studente frequenti almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto
  • periodi di alternanza che si svolgono durante l'attività didattica, concorrono al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
  • corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese non possono essere compresi nel monte ore riservato alle esperienze di alternanza scuola lavoro. Infatti l'alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative
    • sottoscrizione di una convenzione tra scuola e struttura ospitante
    • individuazione del tutor scolastico e del tutor formativo esterno
    • definizione della durata delle esperienze e della loro scansione temporale
    • esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi.
  • E' possibile computare le attività svolte all’interno dell'azienda agraria annessa all'istituzione scolastica nell’ambito del monte ore dedicato all’alternanza
  • E' affidata all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle esperienze e competenze acquisite dagli studenti all’estero
  • Gli studenti che praticano attività sportive agonistiche possono svolgere i periodi alternanza anche presso gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attivando una specifica convenzione
  • Nel caso di attività pomeridiane di alternanza rivolte a studenti che frequentano il Conservatorio, è opportuno che la scuola metta a punto un progetto personalizzato che tenga conto di tali impegni
  • Con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, possono essere retribuiti i tutor scolastici interni per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d'istituto, anche in forma forfettaria.
  • Non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell'esercizio della loro funzione tutoriale (art.5 comma 3 del D. Lgs. 77/05)
  • Non è obbligatoria la presenza del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I compiti di assistenza e guida propri del tutor scolastico possono svolti anche a distanza o durante incontri organizzati presso la scuola
  • E' obbligatoria la presenza del tutor formativo esterno durante le attività svolte nella struttura ospitante
  • Compete all’istituzione scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, che costituisce un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
  • Compete alla struttura ospitante la realizzazione dell’eventuale formazione specifica in tema di salute e sicurezza. “Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione
  • Qualora sia ritenuta necessaria la visita medica, è necessario attivare specifiche convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Pertanto gli obblighi previsti dalla normativa di settore si considerano assolti mediante visita medica preventiva che deve essere effettuata o dal medico competente dell'istituzione scolastica, o dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe:
    • avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
    • consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
  • L’alternanza scuola lavoro può essere attivata anche per gli studenti quindicenni così come previsto dal D. Lgs. 77/05. In questo caso non vi sono gli obblighi orari previsti dalla Legge 107/15.

Commento

Le FAQ, il cui perimetro è fondamentalmente circoscritto agli aspetti gestionali dell’alternanza, recepiscono proposte e osservazioni, pubblicate sul nostro sito, che abbiamo espresso in più occasioni sia nei rari incontri ufficiali con l’Amministrazione che durante le numerose iniziative territoriali e nazionali organizzate su questa problematica.

Rimangono tuttavia margini di ambiguità e rilevanti opacità

  • se da un lato si afferma l’obbligatorietà della frequenza dei percorsi di alternanza, dall’altra non si fa alcun cenno alla garanzia della gratuità per gli studenti e le rispettive famiglie per la realizzazione delle attività
  • il regime della validità dei percorsi di alternanza non può essere risolta semplicisticamente né con FAQ e neanche con la Guida operativa che, come abbiamo già segnalato, è priva di validità giuridica. Infatti è necessario un provvedimento normativo che chiarisca
    • se la validità debba essere valutata per anno scolastico o su base triennale  
    • cosa comporti il mancato raggiungimento del monte ore minimo di frequenza
    • quali sia il regime delle deroghe all’obbligo di frequenza
    • cosa accade in caso di ripetenza o trasferimento
  • le FAQ non forniscono alcuna indicazione riguardo agli studenti disabili
  • la corretta e condivisibile affermazione che l’alternanza non è un contratto di lavoro, non è declinata rispetto alle attività che non possono essere comunque svolte dallo studente. Infatti, da un lato, si segnala che agli studenti non si applica la legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", proprio perché l’alternanza non è un contratto di lavoro, ma, dall’altro lato, si omette che in tale legge vi sono specifiche norme che vietano, ad esempio, il lavoro notturno
  • l’affermazione secondo cui i tutor scolastici interni possono essere retribuiti solo per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio, non è condivisibile. Nel caso di attività interne all’orario curricolare che però comportano flessibilità organizzativa e didattica, il vigente CCNL art. 88 comma 1, lettera a) prevede uno specifico compenso.

Su tutte le materie inerenti l’alternanza obbligatoria introdotta dalla legge 107/15, ribadiamo la richiesta, più volte espressa, di apertura di un tavolo permanente di confronto tra ministero e organizzazioni sindacali. In questo senso la cabina di regia solo tra MIUR e Ministero del lavoro, recentemente annunciata dalla Ministra Giannini, risulta una scelta asfittica e sbagliata, che impedisce di fatto di dare voce e visibilità alle difficoltà quotidiane che tante scuole, senza clamori, devono affrontare nella gestione dei percorsi.