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Alternanza scuola lavoro: circolare dell’INPS sull’esonero contributivo per gli assunti dopo l’acquisizione dei titoli di studio o professionalizzanti

L'INPS fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo.

11/07/2017
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Come è noto i commi 308-310 dell’art. 1 della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) prevedono il riconoscimento di uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L’esonero contributivo, con un limite massimo annuo pari a 3.250 euro per ciascun dipendente, spetta per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro

  • percorsi di alternanza scuola-lavoro,
  • periodi di apprendistato
    • per la qualifica e il diploma professionale,
    • per il diploma di istruzione secondaria superiore,
    • per il certificato di specializzazione tecnica superiore
    • in alta formazione.

I contenuti della legge 232/16

Riguardo all’alternanza, ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo, il comma 308 prevede un tetto minimo di ore di attività svolte dagli studenti presso il medesimo datore di lavoro. In particolare:

  • almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 60 ore nei Licei)
  • almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)
  • almeno 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi effettuati dagli Istituti Tecnici Superiori (capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008)
  • almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Le assunzioni devono avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il comma 309 prevede che il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017,
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018,
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019,
  • 84,0 milioni di euro per l’anno 2020,
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

In base alla relazione tecnica della Legge 232/17, le risorse allocate sono basate su un’ipotesi di 9.900 assunzioni nel 2017 e 18.900 nel 2018 di cui due terzi con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato.

La circolare INPS 109/17

INPS con circolare 109 del 10 luglio 2017 fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla citata misura di esonero contributivo.

Beneficiari

Beneficiari dell’esonero contributivo sono i datori di lavoro privati ed in particolare i datori di lavoro imprenditori e i datori di lavoro non imprenditori. Tra questi ultimi rientrano:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, ivi comprese le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria

 Tipologie di contratti che possono fruire dell’esonero

  • L’esonero contributivo, spetta per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), o di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
  • Sono esclusi dall’esonero contributivo:
    • i contratti di lavoro domestico
    • i contratti relativi agli operai del settore agricolo
    • i contratti di lavoro intermittente.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro di uno dei seguenti parametri alternativi.

Requisiti previsto dalla Legge 232/16

Indicazioni della Circolare INP 109/17

Almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 120 ore negli istituti tecnici e professionali e a 60 ore nei licei. Tale monte ore riguarda anche i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all’obbligo di cui all’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015   La circolare precisa che “l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.”

Almeno il 30% del monte ore dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 226/2005.

Poiché, l’art. 17, del D.Lgs. 226/2005 prevede un orario obbligatorio annuale di almeno 990 ore annue, per accedere all’esonero contributivo è necessario aver effettuato almeno 297 ore annue in alternanza.

Almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

La circolare segnala che tali percorsi, in generale, hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio.

Almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

La circolare INPS, fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, a titolo meramente esemplificativo, segnala che  “l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.

Riguardo a quest’ultima tipologia di apprendistato (apprendistato di alta formazione e ricerca), la circolare INPS precisa che l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (ad esempio incentivo “Occupazione sud”, incentivo “Occupazione giovani”, ecc.). L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (ad esempio l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999, ecc.)

Durata e misura dell’incentivo

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.

la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo

Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del MIUR.

Riguardo all’alternanza scuola lavoro costituiscono elementi probanti dell’attività i seguenti elementi:

  • la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio;
  • il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
  • il foglio presenze dello studente in impresa;
  • la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

Riguardo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell’apprendistato:

  • il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa;
  • il contratto di apprendistato;
  • il piano formativo individuale;
  • il dossier individuale dell’apprendista;
  • la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane.

Commento

Come abbiamo segnalato in precedenti commenti, l’esonero contributivo previsto dalla Legge 232/16 rientra nel solco dei provvedimenti adottati dagli ultimi governi finalizzati ad utilizzare tutti gli escamotage possibili per concedere forti sgravi alle imprese per nuove assunzioni. L’esperienza ci dice che si tratta di provvedimenti rapsodici che poco o nulla hanno lasciato in termini di effettivo aumento dell’occupazione.

L’esonero contributivo previsto è, inoltre, una risposta alle forti sollecitazioni di parte datoriale di ricevere risorse per l’attività di alternanza svolte in azienda.

Nel secondo ciclo del sistema educativo, tali norme accentuano l’idea dell’alternanza, non come metodologia didattica volta a contribuire alla realizzazione dei profili educativo, culturale e professionale degli studenti previsti dagli ordinamenti, ma come uno degli strumenti del mercato del lavoro finalizzato all’addestramento verso specifiche professioni. Esattamente il contrario di quanto affermato in recenti provvedimenti del MIUR (ad esempio la nota 3355/17)

Risulta ulteriormente accentuata la confusione su cosa si intenda per alternanza negli ITS o nelle università: nel primo caso la circolare dell’INPS la fa coincidere con il tirocinio, nel secondo caso con “i tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università”.

Si conferma come questo governo, come peraltro il precedente, in tema di rapporto tra istruzione e lavoro, sia disorientato e in balia delle richieste dei più disparati gruppi di interesse.