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Entra in vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Un codice che ancora una volta ignora le specificità del lavoro pubblico nei comparti della conoscenza e aumenta responsabilità e carichi di lavoro.

19/06/2013
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Oggi 19 giugno 2013 è entrato in vigore il codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013.

Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

Il nuovo codice, nel quale non viene più previsto il rinvio ai contratti collettivi per il “coordinamento  con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare”, contiene sostanziali modifiche relativamente a:

  • Ambito di applicazione (art.2): estensione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, anche di imprese fornitrici di beni e servizi, e obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
  • Principi (art.3): rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, astensione in caso di conflitto di interessi;
  • Regali, compensi ed altre utilità (art.4): individuazione per regali o utilità di modico valore  del limite orientativo di 150 euro che può essere ridotto o completamente escluso dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel biennio) interessi collegati all’ufficio di appartenenza; obbligo di vigilare da parte del responsabile dell’ufficio;
  • Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse (art.6): riduzione a tre anni da un quinquennio dell’obbligo di comunicazione dei rapporti di collaborazione con soggetti privati, riduzione dal quarto al secondo grado del rapporto di parentela dell’obbligo di informazione sui rapporti di collaborazione);
  • Obbligo di astensione (art.7): riduzione dal quarto al secondo grado del rapporto di parentela;
  • Rapporti con il pubblico (art.12): scompare l’obbligo per i dipendenti di tenere informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa;

Il  nuovo codice introduce:

  • L’obbligo (art.8) di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione previste nel “piano per la prevenzione delle corruzione” introdotto dalla legge 190/2012;
  • L’obbligo del rispetto della trasparenza e della tracciabilità (art.9):obbligo di collaborare nel reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e di garantire la replicabilità attraverso un adeguato supporto documentale;
  • Disposizioni particolari per i dirigenti (art.13): totalmente nuovo anche se riprende disposizioni già contenute nei contratti di lavoro e in altre norme. Da segnalare il richiamo all’attività di valutazione del personale e  alle competenze in ambito disciplinare;
  • Contratti ed altri atti negoziali (art.14): obbligo del dipendente di informare il superiore gerarchico sulle rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o dei propri collaboratori;
  • Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art.15): assegnazione dei compiti di monitoraggio e  vigilanza ai dirigenti responsabili, strutture di controllo interno ed uffici etici e di disciplina che si avvalgono degli UPD (Uffici per i Procedimenti Disciplinari). Questi ultimi si devono conformare alle disposizioni della legge 190/2012 e possono chiedere pareri all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’attività di formazione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deve essere prevista in materia di trasparenza e deve essere annualmente rinnovata sulle innovazioni;
  • Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art.16): precisazione che la violazione dei doveri previsti dal codice integra “comportamenti contrari ai doversi d’ufficio” e dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;
  • Disposizioni finali e abrogazioni (art.17): obbligo per le amministrazioni di pubblicare il codice sul proprio sito istituzionale e di trasmetterlo, tramite email, a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione. All’atto di conferimento dell’incarico consegna e sottoscrizione ai nuovi assunti di copia del codice.

Sostanzialmente non modificate le norme sulla partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni (art.5), sui rapporti privati (art.10), sul comportamento in servizio (art.11).

A partire dall’adeguamento del codice di comportamento dei pubblici dipendenti alle innovazioni normative sulle sanzioni disciplinari, sulla dematerializzazione, sulle norme anticorruzione, sull’obbligo di trasparenza, si introducono obblighi che non sono solo di comportamento ma sono veri e propri nuovi adempimenti che ricadono sui lavoratori aumentando responsabilità e carichi di lavoro.

Tutto questo avviene, come al solito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza il dovuto passaggio attraverso la contrattazione collettiva.

Nei prossimi giorni torneremo sull’analisi del codice con approfondimenti specifici per i diversi comparti della FLC CGIL.