Emergenza Coronavirus: decreto legge Cura Italia, sintesi dei contenuti per i settori privati
Il provvedimento contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Martedì 17 marzo 2020 è stato varato il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 per garantire lo stanziamento di ulteriori risorse a sostegno delle famiglie e dei lavoratori per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19.
In primo luogo il governo prevede misure di sostegno alla sanità pubblica (circa 3,5 miliardi) ed al lavoro (circa 10 miliardi), ma sono anche definiti degli interventi specifici per alcuni settori, pubblici e privati.
Il testo prevede inoltre provvedimenti molto importanti per i settori privati della conoscenza, scuole non statali e formazione professionale.
Fra le misure più importanti registriamo la modifica degli strumenti di sostegno al reddito rispetto all’utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale e sulla Cassa Integrazione in Deroga coprendo tutte le aziende fino ad un solo dipendente. Importanti anche le norme sul lavoro agile, sui congedi parentali e quelli riguardanti il sostegno al reddito di alcune forme di lavoro autonomo. Riteniamo che la norma sui congedi che esclude coloro che accedono agli ammortizzatori sociali debba essere limitata solo a quelli collocati a zero ore lavorative.
Le scelte sono in larga parte condivisibili e rispondono alle esigenze primarie del contenimento e contrasto al contagio del coronavirus in questa fase emergenziale.
Come FLC CGIL ora siamo impegnati affinché in sede di conversione del decreto si facciamo ulteriori e migliorativi passi in avanti. Soprattutto sulla durata di questi provvedimenti e su iniziative utili al rilancio del settore quando questa situazione migliorerà.
Di seguito una breve sintesi dei contenuti degli articoli che riguardano i settori privati della conoscenza.
Articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
La causale generica “emergenza COVID-19” può essere invocata per interventi di tutela salariale ordinaria che possono decorrere dal 23/02/2019, e durare al massimo 9 settimane, fino ad agosto 2020. Non è più obbligatorio il rispetto dei termini procedimentali, fatta salva informazione, consultazione e esame congiunto, da svolgersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva. La domanda può essere presentata entro il quarto mese dall’inizio dell’evento.
Il FIS è esteso anche alle aziende con più di 5 dipendenti. L’INPS può provvede a pagamento diretto.
Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione straordinaria
Alle aziende attualmente in CIGS è consentita una sospensione di nove settimane, con l’intervento della CIGO. Le nove settimane non influiscono sui limiti temporali per altri trattamenti ordinari.
Articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
L’assegno di solidarietà del FIS può essere sospeso e sostituito con 9 settimane di assegno ordinario. Le nove settimane extra non incidono sulla durata massima relativa all’assegno ordinario.
Articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni possono attivare CIGD per datori di lavoro non destinatari di tutele «ordinarie». Contrariamente al FIS, per la CIGD non sono previste deroghe alla procedura. L’intervento ha una durata massima di 9 settimane. E’ necessario l’accordo solo per le aziende con più di cinque dipendenti. Anche in questo caso la sospensione può decorrere dal 23/2/2020. E’ prevista solamente la modalità di pagamento diretto.
Articolo 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Anche eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del DL n. 151 del 26/3/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, sono convertiti nel congedo introdotto con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica nel caso di figli con disabilità grave che frequentino le scuole o siano ricoverati ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
In alternativa all’utilizzo dei congedi previsti da questo articolo, i medesimi lavoratori possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni sostitutive del congedo, il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Il presente bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS; sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di non superare il limite di spesa previsto; in quel caso l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Art. 24 - estensione della durata dei permessi mensili per assistenza familiari disabili
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici (12) giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 26 - Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato equiparato alla malattia
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questi periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Art. 27 - Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 31 Incumulabilità tra indennità
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto (68) a centoventotto (128) giorni.
Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento, di una indennità; il limite di spesa previsto è di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Articolo 46 - sospensione dei licenziamenti
Dalla data di entrata in vigore del decreto non possono essere avviate procedure per licenziamenti collettivi. Tutte le procedure in corso al 23/2/3030 sono sospese per lo stesso periodo. Durante lo stesso periodo non è possibile licenziare dipendenti per giustificato motivo oggettivo.
Art. 77 - 43,5 milioni di euro per acquisti materiali di pulizia e dotazione per personale e studenti per rispettare protocolli di sicurezza. pulizia straordinaria, mascherine, disinfettanti, ecc. La norma vale anche per le paritarie.
Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura Lo stanziamento potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l’igiene personale di cui le scuole devono dotarsi. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie.
Art. 96 Indennità collaboratori sportivi
L’indennità di cui all’articolo 27 (per professionisti e co.co.co.) è riconosciuta da Sport e salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande.
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