FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3961548
Home » Attualità » Decreto legge “Riaperture” e ricadute sui settori della conoscenza: sintesi interventi

Decreto legge “Riaperture” e ricadute sui settori della conoscenza: sintesi interventi

Le disposizioni in vigore fino al 31 luglio 2021. Ripristinata la zona gialla.

24/04/2021
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Il 23 aprile 2021 è entrato in vigore il decreto legge 52/21 concernente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il provvedimento proroga fino al 31 luglio 2021 le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (a questo link l’analisi della FLC CCGIL) salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto legge 52/21.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Di seguito la sintesi dei contenuti del decreto legge relativi ai settori della conoscenza.

Indice cliccabile

Classificazione delle zone e restrizioni applicabili
Spostamenti
Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
Disposizioni urgenti per l’università
Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale
Stato di emergenza
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Classificazione delle zone e restrizioni applicabili

Ripristino della disciplina delle zone gialle

Dal 26 aprile è ripristinata la cosiddetta zona gialla e la relativa disciplina delle restrizioni.

Zona rossa
Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Misure restrittive dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano collocate in zona bianca, gialla o arancione possono disporre l’applicazione delle misure previste nelle zone rosse ed eventuali motivate misure più restrittive

  • nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Per i servizi educativi per l’infanzia e per l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado in caso di adozione delle misure previste nelle zone rosse, si applicano le specifiche disposizioni nazionali stabilite dal decreto legge.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona arancione è consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nella zona arancione e in quella rossa sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita

  • per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione
  • per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 istituite dal decreto legge.

Nella zona rossa non sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, possibili nella zona gialla e in quella arancione.

Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

Contenuti
Il provvedimento si rivolge all’intero territorio nazionale con provvedimenti non derogabili a livello territoriale, se non “per casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2”.
Si prevede lo svolgimento delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per la scuola secondaria di secondo grado, sono definite articolazioni in base al livello di contagio registrato a livello regionale:

  • in zona rossa, l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 50% degli studenti e fino a un massimo del 75%,
  • in zona gialla e arancione, l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, superiori alle percentuali minime indicate, le scuole realizzano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, garantendo comunque, l’attività in presenza per i laboratori e per l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e il collegamento telematico per gli alunni in didattica digitale integrata.

Le nostre valutazioni
Come FLC CGIL valutiamo positivamente l’aver ricondotto le decisioni sul sistema di istruzione ad una regia unica nazionale, cercando di governare la deriva autonomistica registrata in questi mesi. Rimane da chiarire quali condizioni determinino scelte differenziate tra ordini e gradi di scuola. Riteniamo, infatti, che la sicurezza in presenza degli alunni e del personale non possa essere garantita nemmeno nelle scuole dell’infanzia e del I ciclo per la mancanza di adeguate procedure di screening e tracciamento, per un piano vaccinale ancora insufficiente e senza alcun provvedimento che consenta il distanziamento, né la fornitura di più efficaci dispositivi di protezione individuale.
Oltre a quanto rilevato per il primo ciclo di istruzione, permangono tutte le perplessità già rappresentate al Ministero relative alla difficoltà di prevenire concretamente il contagio nelle scuole secondarie di II grado.
In questa fase epidemiologica, rileviamo due ordini di problemi:
Interni alla scuola

  • Controllo sulla prevenzione del contagio all’interno dei locali scolastici in presenza di un aumento del numero degli alunni per classe

Esterni alla scuola

  • I trasporti pubblici promiscui non possono assicurare il necessario distanziamento. Sul tema abbiamo denunciato che non si è mai fatta la scelta di un trasporto dedicato.
  • Socialità extrascolastica: pomeridiana e/o serale (In questa fase riaprono attività sportive, ristoranti, pizzerie..)

Positiva la decisione di riservare alle scuole possibili margini di flessibilità.
Ancor più per questa fascia d’età è indispensabile realizzare al più presto un sistema di tracciamento attraverso tamponi o dati da fissare su una card o un’app sul cellulare.

Disposizioni urgenti per l’università

Zona gialla e zona arancione
Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca. Gli stessi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università,

  • lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori,
  • l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

I piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari devono tenere conto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Zona rossa
Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Gli stessi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università,

  • lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori,
  • l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

I piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari devono tenere conto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale

Per l’alta formazione artistica si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni dell’Università.
Resta fermo che i piani di organizzazione della didattica delle attività curricolari vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademicosentito il Comitato Universitario Regionale.
Riguardo agli Istituti Superiori di Studi Musicali il Comitato Regionale può acquisire il parere del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) previsto dal DM 14/18.
Riguardo alla Accademie di belle arti e agli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche (ISIA), Il Comitato Regionale può acquisire il parere della competente Conferenza Nazionale dei Direttori.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 luglio 2021

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Prorogate fino al 31 luglio 2021 le seguenti disposizioni

  • l’articolo 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (Allegato 2 punto 23)
  • l’articolo 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs. 297/94). (Allegato 2 punto 12)
  • l’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (Allegato 2 punto 17)
  • l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (Allegato 2 punto 13)
  • l’articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede norme finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare
    • gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
    • per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. (Allegato 2 punto 26)
  • l’articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce nell’ambito dell’espletamento delle procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B, al terzo anno di contratto e in possesso dell’abilitazione scientifica, finalizzate all’inquadramento nel ruolo dei professori associati, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. (Allegato 2 punto 9)