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Decreto Legge Milleproroghe: la Camera approva con voto di fiducia il testo elaborato dalle commissioni. Sintesi degli interventi sui settori della conoscenza

Pubblichiamo il testo coordinato del provvedimento.

20/02/2020
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82 articoli e 444 commi. Queste sono le dimensioni che ha assunto il Decreto Legge 162/19Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, che oggi 20 febbraio 2020 sarà approvato dalla Camera dei deputati dopo che il governo ha incassato il 19 febbraio, il voto di fiducia. Il testo approvato è quello elaborato dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello della manovra di bilancio 2020.  Il successivo passaggio in Senato, visti i tempi strettissimi per la conversione in legge, non consentirà di apportare modifiche pena la decadenza dell’intero provvedimento.

Di seguito una sintesi delle norme già presenti nel decreto legge e degli emendamenti approvati in base al testo coordinato predisposto dagli uffici parlamentari.

Scuola
  • Il concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19 devono essere banditi entro il 30 aprile 2020 (art. 7 comma 10-quaterdecies)
  • La prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016 (art. 1 comma 10-terdecies)
  • In relazione al concorso per titoli ed esami della scuola secondaria viene modificato l’articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 59/17. L’emendamento approvato prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione. In precedenza, era prevista la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione (art. 1 comma 10-duodecies)
  • L’adozione del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola secondaria di II grado, previsto dall’art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 62/17 e dall’art. 1 comma 28 della Legge 107/15, è posticipato di un anno. Vengono cancellate le norme che prevedono l’inserimento nel curriculum dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI che si effettuano al V anno. In una apposita sezione saranno indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro (ora pcto) ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare il curriculum già a partire da quest’anno su base sperimentale e facoltativa. Conseguentemente a partire dal corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI e ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento diventa obbligatoria per l’accesso all’esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione (art. 6 commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies)
  • Nella provincia di Bolzano le prove INVALSI relative al “tedesco” diventeranno requisito indispensabile per l’accesso agli esami di Stato al termine del secondo ciclo, a partire dall’a.s. 2022/23 (art. 6 comma 5-bis)
  • L’organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale incremento è finalizzato a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, a ridurre il sovraffollamento nelle classi e a favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. I posti saranno ripartiti tra le regioni sulla base dei seguenti parametri
    • ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
    • monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

Le risorse derivano dal «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (comma 202 della Legge 107/15) e da quota parte delle risorse del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 7 commi 10-octies e 10-nonies)

  • A decorrere dall’anno scolastico 2020/21 il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a trasformare a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 lavoratori, tra assistenti amministrativi e assistenti tecnici, ex cococo assunti a tempo parziale nell’anno scolastico 2018/19. Conseguentemente è incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico (art. 7 commi 10-sexies e 10-septies)
Edilizia scolastica
  • L’art. 6 comma 4 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13)
  • Per l'anno 2020, i termini fissati dalla legge di bilancio 2020 art. 1 commi 52 e 53
    • per la richiesta da parte degli enti locali delle risorse per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa, tra l’altro, ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole
    • per la determinazione da parte del Ministero degli Interni dell’ammontare del contributo attributo

sono posticipati rispettivamente dal 15 gennaio al 15 maggio e dal 28 febbraio al 30 giugno (art. 1 comma 10-septies)

  • È posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli immobili adibiti ad uso scolastico collocati nelle zone a rischio sismico (con priorità per quelli situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica (art. 6 comma 5-novies)
  • È differito al 30 giugno 2020 il termine assegnato ai Comuni per l’inizio dei lavori per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile finanzianti con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e previsti dall’art. 30 del decreto Legge 34/19 (art. 1 comma 8-ter)
Dirigenti scolastici
  • Dopo la nomina dei vincitori del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la vigente disciplina autorizzatoria (art. 6-bis).
Università
  • L’art. 6 comma 3 proroga al 30 giugno 2020 il termine per la stipula a livello di singolo ateneo del contratto integrativo per l’utilizzo, a titolo di cofinanziamento, delle risorse pari a € 8.705.000,00 a decorrere dal 2019, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera
  • Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale sono prorogate per l'anno 2021 (articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Pertanto, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzati
    • nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di tipo B (articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
    • nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse sono prelevate

  • per 96,50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione dei finanziamenti per l’Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR) prevista dalla Legge di bilancio 2020
  • per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

(art. 6 comma 5-sexies)

  • A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati in tale graduatoria Inoltre, per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022 i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età (art. 5-bis)
  • L’art. 1 comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all'articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08
  • L’art. 6 comma 1 interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope
  • Per il decennio dal 2020 al 2029 è autorizzata l'ulteriore spesa di 8 milioni di euro annui, valere sulle risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per il finanziamento degli oneri connessi all'uso a titolo gratuito da parte delle aziende ospedaliero-universitarie, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Università e Azienda ospedaliera. La ripartizione dei finanziamenti è disposta mediante decreto MEF, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell'università e ricerca (art. 25 commi da 4-novies a 4-undecies)
  • Prevista l'attribuzione ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, di un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio (art. 25 commi da 4-duodecies a 4-sexiesdecies).
Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
  • L’art. 6 comma 2 proroga di ulteriori due anni accademici e fino al 2020/21 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04
Validità graduatorie settori scuola e AFAM
  • Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 147) non si applica alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali. La disposizione elimina una evidente contraddizione normativa tra quanto previsto dalle norme di carattere generale valide per tutte le pubbliche amministrazioni, e quelle relative a specifici settori quali scuola, afam e personale scolastico e degli asili gestiti dagli enti locali (art. 1 comma 10-undecies)
Pubblica amministrazione: precariato, progressioni, mobilità
  • L’art. 1 comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza per le amministrazioni pubbliche per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possegga i requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 del cosiddetto decreto Madia, Decreto Legislativo 75/17,
  • Ai fini della stabilizzazione dei precari di cui all’art. 20 comma 1 del D. Lgs 75/17 il termine per acquisire i tre anni di servizio, viene posticipato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020. I tre anni devono essere prestati negli ultimi otto anni ossia a partire dal 1° gennaio 2013 (art. 1 comma 1-bis)
  • Passa dal 20 al 30% per il triennio 2020-2022 l’aliquota destinata dall’art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/17 alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno (art. 1 comma 1-ter)
  • A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni che possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti (art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/01), pubblicano i bandi di mobilità nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito del Dipartimento
    • degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni,
    • dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego,
    • delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime

(art. 1 comma 10-octies)

Proroga della prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici

L’art. 11 comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Clausola 34%

L’art. 30 prevede un’ulteriore norma per l’attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno. In particolare, entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità per verificare che i programmi di spesa finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, siano attribuiti in conformità con la clausola che prevede che tali risorse siano ripartite con riferimento alla popolazione residente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Misure in materia di innovazione tecnologica

L’art. 42 (Agenda digitale) prevede la costituzione di un contingente di personale, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione e di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala

Tale contingente ha funzioni di supporto

  • nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up,
  • nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, con particolare riferimento
    • alle infrastrutture digitali materiali e immateriali
    • alle tecnologie e servizi di rete
    • allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni
    • alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore

Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Infine, novità di particolare rilievo, sarà la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non più l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) a mettere a disposizione la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID), l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Conseguentemente la gestione dello SPID passa alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Altri emendamenti
  • Al fine adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, sono stanziati euro 1.200.000 per l'anno 2020 e 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021 (art. 14 comma 4-quinquies)
  • L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può utilizzare fino al 31 dicembre 2022 dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando (art. 14 comma 4)
  • Viene posticipato al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell’equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi di emanazione del decreto attuativo della procedura di iscrizione - previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). In tal modo è possibile continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento da coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell’arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche (art. 5 comma 5)
  • È differito di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022 anziché dalla sessione 2020 (art. 8, comma 6-quinquies)
  • Viene rifinanziato il Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, istituito dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare è prevista un’integrazione di 200 mila euro, per l’anno in corso, e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 14, comma 4-ter e 4-quater)
  • L’art. 32 prevede un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.
  • Il contributo in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, pari a 250.000 euro, è prorogato per l'anno 2020 (Art. 7, commi 10-duodecies e 10-terdecies)
  • L'articolo 6, comma 5, proroga per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione.
  • È incrementato di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 il finanziamento dell’istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati (art. 7 comma 10-quinquies)
  • Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia (art. 6, comma 5-octies)
  • L’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può utilizzare fino al 2023.  i comandi (10 unità, provenienti da altre Amministrazioni) connessi all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati. Scadenza precedente: 2020 (art. 1, commi 7-quinquies e 7-sexies)
  • Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA (art. 7 comma 10-quinquiesdecies)

Le attività e gli organismi promotori delle celebrazioni della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio sono prorogati fino al 2020 (art. 7, commi 10-decies e 10-undecies).