Decreto legge che istituisce il Ministero dell’Istruzione il Ministero dell’Università e Ricerca: le novità introdotte dal Senato
Sintesi degli emendamenti approvati. Il provvedimento passa ora alla Camera.
Il Senato ha approvato con significative modifiche il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”. Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati, ma tenuto conto dei tempi strettissimi per la conversione in legge nonché la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese, non saranno apportate ulteriori modifiche. Di seguito una sintesi dei contenuti del testo approvato.
Disposizioni di carattere generale
- Vengono istituiti due nuovi ministeri, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) (art. 1 comma 1).
- Viene pertanto modificato l’elenco dei 13 ministeri che diventano 14, indicati nell’art. 1 comma 2 del d. lgs. 300/99 (art. 1 comma 2 lett. b)
- Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque (art. 1 comma 2 lett. b)
Ministero dell’Istruzione
- Ulteriormente specificate alcune aree funzionali di competenza del Ministero dell’Istruzione. In particolare
- le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.
- Il supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all’incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;
- la valorizzazione della filiera formativa professionalizzante
- la valorizzazione dell’istruzione tecnica superiore
(art. 2 comma 1 capoverso art. 50 comma 1)
-
Il Ministero dell’Istruzione congiuntamente al Ministero dell’università e ricerca ha compiti di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). In precedenza i compiti di indirizzo relativi allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole, erano esercitati dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelli di vigilanza dalla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca. (art. 2 comma 1 capoverso art. 50 comma 1; art. 2 comma 1 capoverso art. 51 ter comma 1)
Ministero dell’Università e della Ricerca
Per la costituzione del Ministero dell’università e della ricerca è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l’anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, dei quali 327.500 euro per l’anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Per gli oneri relativi oneri alle dotazioni informatiche, arredi e missioni è autorizzata un’ulteriore spesa di € 132.000 per il 2020 e di € 80.000 annui a decorrere dal 2021 (art. 1 comma 3)
Sono previste 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, invece della organizzazione in Dipartimenti (art. 2 comma 1 capoverso art. 51-ter comma 1)
Il MUR ha compiti di coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali. In precedenza era previsto solo il "monitoraggio" (art. 2 comma 1 capoverso art. 51-ter comma 1)
Significativi gli emendamenti relativi alle competenze sul settore dell’alta formazione artistica e musicale
- il MUR svolge funzioni e i compiti spettanti allo Stato anche in materia di ricerca artistica
- Il MUR, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale anche nelle seguenti aree funzionali
- completamento dell’autonomia dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
- ricerca libera nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
- finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica.
(art. 2 comma 1 capoverso art. 51-ter comma 1)
Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione
Il Ministero dell’Istruzione può avvalersi della Società generale d’informatica s.p.a - SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo "anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale"
La SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell’economia e finanze. Per statuto, la SOGEI ha per oggetto sociale prevalente, almeno per l’80% del fatturato, la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF (Ministero e Agenzie fiscali)
(art. 3 comma 9-bis)
INDIRE
Premesso che i compiti di indirizzo e vigilanza dell’INDIRE sono svolti congiuntamente dai due ministeri, l’Ente può essere individuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza sia del Ministero dell’Istruzione che del Ministero dell’università e della ricerca
(art. 2 comma 1 capoverso art. 50 comma 1; art. 2 comma 1 capoverso art. 51 ter comma 1)
ANVUR
È incrementata di 10 unità la dotazione organica dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell’Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Fino al completamento delle assunzioni, l’ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni. È autorizzata la spesa di 655.000 euro per l’anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell’università e della ricerca attribuite all’ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG 2015).
(art. 2 comma 1 capoverso art. 51 quater comma 1)
Funzione dirigenziale tecnica
È prevista la riorganizzazione, all’interno del Ministero dell’Istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi secondo parametri che ne assicurino indipendenza e coerenza con le disposizioni del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80). A tal fine è prevista l’emanazione di un apposito regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Lo stesso regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami. Una quota fino al 10 per cento dei posti è riservata ai soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nonché del Ministero dell’Istruzione.
(art. 3-bis)
Reclutamento del personale della ricerca
Introdotta una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. Come è noto uno dei requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 del decreto Madia (D.Lgs. 75/17) è quello relativo ai tre anni di servizio negli ultimi otto. A tale fine sono computati i contratti a tempo determinato, gli assegni di ricerca, i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, svolti presso l’ente medesimo ovvero presso altri enti pubblici di ricerca o università, i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell’università e della ricerca. Il decreto legge milleproroghe, differisce il termine entro cui deve essere conseguito il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi otto, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020. L’emendamento approvato esclude, per la stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca in esame, l’applicazione del differimento.
(Art. 3-ter comma 1)
Dottorato di ricerca
Introdotte disposizioni finalizzate alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all’interno del pubblico impiego sia in fase di reclutamento che di progressioni economiche.
(Art. 3-ter comma 2)
Alta Formazione Artistica e Musicale
- L’entrata in vigore del Regolamento sul Reclutamento (DPR 143/19) viene rinviata di un anno, ossia all’anno accademico 2021/22. Conseguentemente, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020
- Le vigenti norme sul reclutamento del personale TA e docente mantengono la loro validità fino al 31 ottobre 2021
- Vengono riaperte le graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari. In particolare, con una specifica modifica dell’art. 1 comma 655 della Legge 205/17, possono essere inseriti in graduatoria i docenti che
- non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni afam statali
- abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto
- abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso (scadenza precedente 2017/18), almeno tre anni accademici di insegnamento, negli ultimi otto.
La norma non chiarisce se tale personale sarà inserito a pettine o in coda all’attuale graduatoria ex legge 205/17.
(art. 3 quater)
Spese per la realizzazione dei concorsi del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
- Gli oneri per l’organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti, sono incrementati di 5 milioni di euro per il 2020. Pertanto le risorse per il 2020 passano da 13.426.000 euro a 18.426.000 euro.
- Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d’esame dei concorsi banditi nel 2020
- Le risorse sono prelevate dai 12 milioni di euro stanziati per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 finalizzate a incrementare i finanziamenti del Piano nazionale di formazione.
(art. 5 commi 2bis e 2ter)
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