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Decreto alluvioni approvato dalla Camera dei Deputati: gli ulteriori interventi relativi ai settori della conoscenza

Il 25 luglio 2023 il provvedimento è stato varato con l’ennesimo voto di fiducia.

26/07/2023
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La Camera dei deputati ha approvato con modifiche il 25 luglio scorso, con l’ennesimo voto di fiducia, il decreto legge n. 61 dell’1 giugno 2023 relativo agli “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Qui il testo approvato.

Il provvedimento ha inglobato i contenuti del decreto legge 88/23 che tra l’altro istituisce la struttura commissariale per i gravi eventi metereologici avvenuti a partire dal 1° maggio 2023.

In una precedente notizia avevamo sintetizzato i contenuti del provvedimento riguardo ai settori della conoscenza. A quei contenuti aggiungiamo le novità introdotte dalla Camera, ricordando che il provvedimento entrerà effettivamente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Scuola

Tutte le misure previste a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza riguardano non solo le scuole statali ma anche quelle paritarie.

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 62/17, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato effettuate dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con ordinanze del Commissario straordinario è disciplinato il finanziamento, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali, relativi agli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia.

A tal fine qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

Gli edifici scolastici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

Università e AFAM

Le misure in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi non riguardano quelli connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

I contributi e le provvidenze erogati mediante l’apposito Fondo istituito dal Decreto Legge 61/23, al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede presso i territori coinvolti negli eventi metereologici o residente o domiciliato in uno dei territori dei Comuni dei medesimi territori non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

La medesima previsione riguarda le risorse aggiuntive attribuite all’Università di Bologna e finalizzate a istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato in servizio presso le diverse sedi dell’Ateneo, residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nei territori indicati nell’allegato al decreto.

Con ordinanze del Commissario straordinario è disciplinato il finanziamento, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali, relativi alle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

Gli edifici universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

Tra i soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, sono ricomprese le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Nuova finalizzazione di somme conservate in conto residui 2023

Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023 pari € 1.391.503.01 (300 milioni di euro per il 2023, 450 milioni per il 2024 e 641, 503 milioni di euro per il 2025) sono revocate rispetto alle finalità originarie e sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. La revoca riguarda per 15 milioni di euro il MUR e per € 5.565.312 il Ministero dell’Istruzione.