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Convertito in legge il Decreto Legge “Aiuti ter”: la sintesi degli interventi relativi ai settori della conoscenza

Il provvedimento è entrato in vigore il 18 novembre 2022.

18/11/2022
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 175 del 17 novembre 2022 di conversione del Decreto Legge 144 del 23 settembre 2022 concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”

Qui il testo coordinato che è entrato in vigore il 18 novembre.

Analizziamo i principali contenuti del provvedimento che hanno dirette ricadute sui settori della conoscenza.
 

Indennità una tantum
(artt. 18 e 19)

Riconosciuta una somma di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

Tale intervento mobilita oltre 3 miliardi di euro, 1,005 per i dipendenti, 1,245 per i pensionati, 604 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili (si cui 256,5 nel 2022 e 347,7 nel 2023), 412,5 milioni per i lavoratori autonomi.

Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda.

La legge di conversione ha chiarito che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (NOIPA) i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione resa dal lavoratore di non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

Hanno, inoltre, diritto alla somma di 150 euro i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL. L’indennità di 150 euro è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento della medesima indennità ai lavoratori dipendenti. Infatti tali prestazioni non solo tra loro compatibili. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’Inps, a domanda, erogherà l’indennità tantum anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Anche in questo caso il decreto legge prevede che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Si ribadisce che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
 

Riforma degli istituti tecnici e professionali
(art. 26, 27 e 28)

In applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono adottate misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26), degli istituti professionali (art. 27) e la costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (art. 28).

Nella legge di conversione in relazione è stato specificato che la realizzazione da parte dei CPIA di percorsi di istruzione tecnica può avvenire nei casi di non erogazione di tali percorsi nella rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o di erogazione in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio. 

A questo link un primo approfondimento delle disposizioni approvate.
 

Alloggi e residenze per studenti universitari
(art. 25)

Adottate nuove ed ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. In particolare le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma

Alle risorse del Fondo accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio

  • le imprese
  • gli operatori economici che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
  • soggetti privati o società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate è effettuata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sulla base

  • del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta
  • della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno

Dall’anno di imposta 2024, le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari in applicazione di quanto previsto dal decreto legge 144/22, non concorrono

  • alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società
  • alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento

a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile.

Gli atti relativi agli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento sono esenti dall’imposta di bollo di e dall’imposta di registro.

Infine ai soggetti aggiudicatari è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.

I posti letto ottenuti con tali misure sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

È prevista l’emanazione di un decreto del MUR con il quale saranno definiti

  • la composizione della commissione di valutazione delle proposte di finanziamento
  • le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto
  • le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento
  • le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto
  • le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure indicate dal decreto legge
  • gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali.
     

Scuole paritarie
(art. 13)

I contributi destinati alle scuole paritarie (art. 1 comma 13 della Legge 62/00) sono incrementati di 30 milioni di euro per il 2022. Tali risorse sono finalizzate a fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia.