Approvato definitivamente il decreto legge 105/21: importanti novità introdotte dal parlamento sul Green Pass
Per il rilascio valido anche il test molecolare su campione salivare. Prorogato da 9 a 12 mesi la validità del certificato verde.
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente con un voto di fiducia il Decreto Legge 105/21 concernente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Segnaliamo le modifiche più significative introdotte durante l’iter parlamentare. rimandando ad una precedente notizia la sintesi dei contenuti del testo originale che sono confermati anche nella stesura finale.
Chiarito che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato, escludendo quindi la possibilità di intervento delle singole Regioni (art. 3 comma 2).
Specificato che ai fini del rilascio del Green Pass, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (art. 4 comma 1 lettere 01 e 02)
La durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, viene elevata da nove a dodici mesi. La decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, parte dal quindicesimo giorno successivo all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino (art. 4 comma 1 lettera 1)
Prevista la definizione da parte del Ministero della salute di un apposito Protocollo, stipulato d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, con cui vengano disciplinate le procedure e le condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale. Pertanto le farmacie concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022, in particolare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni (art. 5 comma 4-bis).
Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto legge in questione.
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