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Disegno di legge su attività di ricerca nelle università e negli enti pubblici di Ricerca: le ricadute sull’Afam

Gli emendamenti presentati dal relatore prevedono i contratti di ricerca anche per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale.

23/05/2022
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In una precedente notizia avevamo analizzato e commentato i contenuti degli emendamenti depositati l’11 maggio scorso dal relatore del Disegno di Legge 2285 “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca” attualmente in discussione in sede redigente alla Commissione cultura, scienza e istruzione del Senato.

L’emendamento 4.1 (testo 2) prevede la cancellazione nelle università e negli enti pubblici di ricerca dell’assegno di ricerca, una configurazione atipica di lavoro, unicum europeo, che retribuisce un lavoro a tempo determinato senza tutele e contributi propri dei rapporti di lavoro, sostituito da un vero e propro contratto di ricerca, con le relative tutele.

Anche le istituzioni Afam potranno stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

L’emendamento prevede che tali contratti abbiano durata biennale e possano essere rinnovati una sola volta per altri due anni, con un prolungamento di un ulteriore anno, sino a cinque.

Ci sono inoltre una serie di disposizioni relative al reclutamento e all’inquadramento economico. In particolare possono concorrere alle selezioni per i contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni afam o nelle università o negli enti pubblici di ricerca nonché di coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori nelle università di cui all’art. 24 della Legge 240/10. Possono partecipare anche coloro che risultano iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Alcuni subemendamenti prevedono un ulteriore ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contratto di ricerca nell’Afam.

Da un punto di vista economico si fa riferimento agli inquadramenti delle università e degli enti pubblici di ricerca ma non all’alta formazione artistica e musicale.

Si tratta di un emendamento sicuramente positivo in quanto consente all’Afam di evitare l’esperienza dei tanti assegnisti senza tutele che hanno vissuto le università e gli EPR in questi anni. È altrettanto chiaro che le disposizioni devono essere meglio calibrate rispetto alle caratteristiche del settore Afam sia riguardo alle procedure di reclutamento che all’inquadramento economico che potrebbero far riferimento a quello iniziale della ex II fascia. In questo senso il prossimo CCNL “Istruzione e Ricerca” avrà un ruolo determinante.

Riteniamo opportuno prevedere la costituzione di un apposito fondo statale da distribuire alle istituzioni statali o statizzande sulla base di precisi parametri nazionali, per evitare che solamente i territori forti possano affettivamente attivare tali contratti e, al tempo stesso, un aumento sconsiderato della contribuzione studentesca.

A ben vedere si tratta della medesima situazione delle istituzioni afam statali che stanno sottoscrivendo accordi di partecipazione a percorsi di dottorato di ricerca con le università. La richiesta di contributi economici davvero consistenti per ciascuna borsa di dottorato (60 mila euro) risulta il più delle volte incompatibile con le reali possibilità della gran parte degli istituti. La previsione di specifiche risorse nazionali per le istituzioni Afam statali o statizzande che nella fase transitoria partecipano ai percorsi di dottorato in forma associata, non è più rinviabile.

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