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AFAM: trasmesso alle istituzioni l’accordo su salute e sicurezza in applicazione del CCNL “Istruzione e Ricerca”

Indicazioni omogenee in ordine alle misure organizzative per lo svolgimento in sicurezza dell’anno accademico. Previsti contratti di istituto anche in relazione alle modalità di verifica del possesso e all’esibizione del green pass.

09/12/2021
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 16687 del 7 dicembre 2021 della direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore, ha trasmesso a tutte le istituzioni  l’”Accordo per la definizione delle linee di indirizzo e criteri in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro applicabili alle Istituzioni A.F.A.M. in attuazione del C.C.N.L. relativo al personale istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018 e, in particolare, l’art. 97, comma 3, lett. a1)” sottoscritto definitivamente il 1° dicembre 2021.

L’accordo ha la finalità di fornire a tutte le Istituzioni AFAM indicazioni omogenee sulle misure organizzative da adottare per lo svolgimento in sicurezza dell’anno accademico, tenuto conto

  • dell’evoluzione della pandemia e delle norme adottate in relazione al suo andamento
  • della necessità di definire un protocollo specifico per le Istituzioni AFAM.

Il CCNI prevede la stipula entro 30 giorni di accordi decentrati che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni AFAM e tenuto conto dei vari contesti territoriali, sono finalizzati a regolamentare ulteriori aspetti, a partire dalle modalità di verifica del possesso ed esibizione del green pass da parte personale, degli studenti e dei soggetti terzi.

Le parti firmatarie del CCNI si impegnano a monitorare l’efficacia dell’accordo, prevedendone l’eventuale aggiornamento in funzione dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale.

Di seguito la sintesi dei contenuti dell’Accordo

Principi generali
Sorveglianza sanitaria
Informazione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Referente COVID-19
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per l’attività didattica

  • Performance strumentale e/o vocale
  • Strumenti a fiato e canto
  • Complessi strumentali e vocali

Impegno orario dei docenti: durata delle lezioni in presenza e a distanza

  • Didattica in presenza
  • Didattica a distanza

Lavoro in presenza personale tecnico amministrativo

Limiti alle attività in presenza

  1. Lavoratrici e lavoratori fragili in quanto disabili, immunodepressi o soggetti a terapie salvavita
  2. Lavoratrici e lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei all’attività in presenza
  3. Genitori con figli conviventi minori di 16 anni in quarantena o in didattica a distanza
  4. Ulteriori disposizioni per il personale tecnico-amministrativo

Contrattazione di istituto

Principi generali

In ogni istituzione va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che vi lavorano, tenendo conto della specificità di ogni singola sede e dei percorsi di studio erogati.

Le Istituzioni AFAM si impegnano ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.

Gli spazi delle Istituzioni sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale.

Alle Istituzioni AFAM si applicano, in quanto compatibili, le linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui agli allegati 18 e 22 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 e loro successive modifiche e integrazioni (attenzione: nel testo si fa riferimento ai DPCM che hanno introdotto tali allegati).

Le istituzioni AFAM attivano piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta in quanto essa rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.
Vanno privilegiate, durante periodo di emergenza sanitaria da COVID- 19, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS. In particolare il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell’interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
È necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Informazione

Tutto il personale viene informato e sensibilizzato circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento

  • al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata
  • all’uso delle mascherine
  • alla frequente pulizia delle mani.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Premesso che il numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a uno nelle istituzioni sino a 200 dipendenti e tre in quelle con oltre 200, l’accordo ribadisce le modalità di individuazione del/i RLS

  • gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU in carica al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
  • nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della RSU.

Non sono ammesse altre modalità di individuazione né può essere prorogato l’incarico di lavoratore/i non più componente/i della RSU.

Le attribuzioni del RLS sono elencate nell’art. 47 del CCNL AFAM 16 febbraio 2005.

Referente COVID-19

Ogni istituzione AFAM deve individuare un referente COVID-19.

Chiarito il perimetro di competenza di tale figura: rappresenta il collegamento tra l’Istituzione e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per l’attività didattica

Performance strumentale e/o vocale

Nelle attività didattiche che prevedono lo svolgimento di una performance, di tipo sia strumentale che vocale, l’erogazione della didattica avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale si applica unicamente nelle aree comuni della struttura ove si svolge l’attività
b) lo studente può privarsi della mascherina per il tempo necessario all’esecuzione della performance strumentale o vocale che lo vede impegnato durante la lezione
c) le medesime prescrizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche all’eventuale pianista accompagnatore.

Strumenti a fiato e canto

Per le attività che vedono coinvolti gli strumenti a fiato e la voce cantata deve essere assicurata la distanza interpersonale minima – con professore e pianista accompagnatore – di metri 1,5 per gli strumentisti a fiato e di metri 2 per i cantanti.

Tale misura potrà essere rafforzata dall’impiego di barriere fisiche realizzate in plexiglass, opportunamente dimensionate, e dalla aerazione o ventilazione degli ambienti.

Complessi strumentali e vocali

  • Per le attività formative che coinvolgono una pluralità di strumenti a fiato, in complessi di varia composizione, la cui tipologia varia per numero e per caratteristiche tecniche,
  • per la gestione delle attività formative che vedono impegnati gli studenti all’interno delle compagini orchestrali o corali,

in mancanza di indicazioni specifiche relative ad indici di affollamento da rispettare in contesti performativi di questo genere, si applicano, nei limiti delle attività realizzabili in presenza ai sensi della normativa vigente, le disposizioni normative previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 2 dicembre 2021 per le attività orchestrali e corali professionali (nel testo dell’accordo si fa riferimento all’Allegato 9 del DPCM 14 gennaio 2021).

Impegno orario dei docenti: durata delle lezioni in presenza e a distanza

Premesso che la didattica deve essere erogata prioritariamente in presenza, l’impegno per l’attività didattica frontale non può essere in ogni caso inferiore a 250 ore e alla durata prevista per ogni singolo corso.

Didattica in presenza

Laddove non sia possibile garantire la turnazione delle lezioni su più aule e occorra quindi sanificare e arieggiare l’aula tra una lezione e quella successiva, il tempo intercorrente tra una lezione e quella successiva viene computato come orario di lavoro per il docente. Tale tempo non rileva ai fini del raggiungimento delle 250 ore di didattica frontale, rilevando invece al raggiungimento delle ulteriori 74 ore necessarie al completamento del monte orario annuale.

Didattica a distanza

Solo per la didattica a distanza la lavoratrice o il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Anche i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro.

Al di fuori dei casi sopra indicati e nel rispetto della programmazione accademica, della durata dei singoli corsi affidati a ciascun docente e dei piani della didattica, possono essere utilizzate dal docente, non oltre 74 ore (secondo periodo dell’art. 12 del CCNL AFAM quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 4 agosto 2010), previo assenso del Direttore, per realizzare attività necessarie di supporto (didattica interattiva) alla didattica a distanza:

  • interventi didattici integrativi del docente attraverso faq, mailing list o web forum;
  • interventi brevi effettuate dai corsisti in web forum, blog, wiki;
  • e-activity strutturate come report, esercizi, studi di caso, problem solving, web quest, progetti, tutti con relativo feed-back;
  • forme di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere,
  • ecc.

Tali attività devono essere autocertificate dal docente su apposito registro fornito dall’istituzione.

Lavoro in presenza personale tecnico amministrativo

L’articolazione del lavoro e delle attività didattiche potrà essere ridefinita con orari differenziati.

Viene ribadita la vigenza delle seguenti norme del CCNL Afam 16 febbraio 2005

Art. 34 – Orario di lavoro
Art. 36 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro
Art. 37 – Ritardi, recuperi e riposi compensativi
Art. 38 – Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore.

Limiti alle attività in presenza

a) Lavoratrici e lavoratori fragili in quanto disabili, immunodepressi o soggetti a terapie salvavita

I Lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) e i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (DL 18/20 articolo 26 comma 2-bis).

Nel caso ciò non fosse possibile, il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto in quanto equiparato a ricovero ospedaliero. (DL 18/20 articolo 26 comma 2 secondo periodo).

È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio DL 18/20 articolo 26 comma 2 quarto periodo).

Attualmente tali disposizioni sono valide fino al 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 481 della Legge 178/20).

b) Lavoratrici e lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei all’attività in presenza

Le istituzioni AFAM, nel caso di lavoratrici e lavoratori che con attestazione del medico competente, sono dichiarati temporaneamente inidonei all’attività in presenza a causa di una condizione di fragilità in relazione al COVID-19 o di maggior rischio di contagio, adottano ogni soluzione utile affinché tali lavoratori svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

La valutazione da parte del medico competente deve essere effettuata con priorità.

L’inidoneità all’attività in presenza non può derivare dalla mancata adesione alla campagna vaccinale.

L’inidoneità temporanea all’attività in presenza può derivare dall’esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

c) Genitori con figli conviventi minori di 16 anni in quarantena o in didattica a distanza

Le istituzioni AFAM, nel caso di lavoratrici e lavoratori con figli conviventi minori di 16 anni

  • in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi
  • all'interno del plesso scolastico
  • nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base,
  • nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
  • all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche
  • o per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza

adottano ogni soluzione utile affinché tali lavoratori svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

d) Ulteriori disposizioni per il personale tecnico-amministrativo

Come più volte affermato dalla FLC CGIL, la norma applicabile sul lavoro agile è, per il personale TA dell’afam, l’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Oltre che per i motivi sopra elencati, il lavoro agile è attribuito con priorità

  • alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (D. Lgs. 81/17 art. 18 comma 3-bis);
  • alle lavoratrici e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (D. Lgs. 81/17 art. 18 comma 3-bis).
Contrattazione di istituto

In ogni istituzione, entro 30 giorni è avviata e conclusa la contrattazione prevista dall’articolo 97, comma 3, lettera b5) del CCNL Istruzione e Ricerca in coerenza con i contenuti dell’Accordo nazionale.

Gli accordi decentrati potranno

  • integrare i contenuti dell’accordo nazionale anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali
  • regolare le norme di comportamento del personale in relazione alla necessità di garantire che le norme di igiene e prevenzione relative al COVID-19 siano rispettate dagli studenti e da terzi, comprese le norme che sanciscono l’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” da parte di tutti gli studenti di età pari o superiore a 12 anni e di tutti i terzi che accedono alle istituzioni AFAM.