AFAM: personale tecnico amministrativo e lavoro agile. Le ultime novità
Dubbi interpretativi e applicativi delle norme approvate. Fondamentali le relazioni sindacali.
In una precedente notizia abbiamo esaminato la questione dei criteri e delle modalità di individuazione dei lavoratori fragili nel settore afam alla luce della circolare interministeriale del ministero del lavoro e del ministero della salute del 4 settembre scorso.
Facciamo il punto della situazione riguardo al cosiddetto lavoro agile relativo al personale tecnico e amministrativo.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Il decreto legge Rilancio (dl 34/20) all’art. 263 comma 1 stabilisce quanto segue:
- il 15 settembre cessa di avere effetto la disposizione secondo la quale le pubbliche amministrazioni “limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”;
- fino al 31 dicembre 2020 le PP.AA. organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi:
- attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
- applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Quanto stabilito dall’art. 263 comma 1 è in deroga alle disposizioni che prevedono che:
- qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
- esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Per il Ministero per la Pubblica Amministrazione (circolare 3/20) tale deroga comporta, tra l’altro, il “superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio”. La stessa circolare raccomanda di associare il “ritorno alla normalità” con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti.
Da segnalare che il cosiddetto Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) previsto dall’art. 263 comma 4-bis, non riguarda l’afam al quale non si applica il Piano della performance.
Priorità nell’individuazione del personale in lavoro agile
Premesso che le istituzioni afam sono obbligate ad aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che possono essere svolte in modalità agile, diverse disposizioni normative riconoscono priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in tale modalità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Di seguito una sintesi delle principali priorità
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (D. Lgs. 81/17 art. 18 comma 3-bis);
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (D. Lgs. 81/17 art. 18 comma 3-bis);
- lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. dl 18/20 art. 39 comma 1);
- lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 18/20 art. 39 comma 1);
- lavoratori immunodepressi (fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 18/20 art. 39 comma 2-bis);
- lavoratori conviventi di persone immunodepresse (fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 18/20 art. 39 comma 2-bis);
- genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (fino al 31 dicembre 2020. dl 111/20 art. 5).
Le relazioni sindacali
Come abbiamo più volte segnalato, sarebbe fondamentale avere un quadro di riferimento nazionale su tutta la vicenda dei lavoratori fragili e sul tema della flessibilità e del lavoro agile in correlazione con l’evolversi dell’emergenza epidemiologica. Abbiamo denunciato l’inerzia del Ministero dell’Università e della Ricerca rispetto all’avvio di relazioni sindacali (peraltro previste contrattualmente) su questi temi. Chiediamo da mesi la sottoscrizione a livello nazionale di un apposito protocollo di settore.
Ricordiamo innanzitutto che deve essere favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS tenendo conto della specificità di ogni singola realtà. (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020).
Tutte le disposizioni impongono a livello di istituto l’attivazione di una fitta rete di relazioni sindacali tenendo presente che riguardo alla flessibilità sono tuttora in vigore: l’art. 34 (Orario di lavoro), l’art. 36 (Modalità di prestazione dell’orario di lavoro), l’art. 37 (Ritardi, recuperi e risposi compensativi), art. 38 (Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali) del CCNL afam del 16 febbraio 2005.
A parere della FLC CGIL, anche il personale coadiutore laddove impegnato in attività di supporto amministrativo e didattico, in corsi di formazione e aggiornamento, ecc. ha diritto ad accedere al lavoro agile.
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