AFAM e lavoratori “fragili”. Il punto della situazione
Circolare di aggiornamento e chiarimento dei Ministeri del Lavoro e della Salute. La sorveglianza eccezionale terminata il 31 luglio scorso.
Il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19 aprile 2018 prevede che siano oggetto di contrattazione integrativa nazionale “le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro” (Art. 97 comma 3 lettera a1). Nonostante le continue sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali per l’apertura del tavolo sindacale, il Ministero dell’Università e Ricerca continua a non dare risposta e, anzi, nei mesi scorsi ha pubblicato provvedimenti in solitudine.
Da settimane le istituzioni afam si stanno attivando per realizzare alcune attività in presenza consentite dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). In assenza di un quadro di riferimento nazionale del settore afam, facciamo il punto della situazione riguardo all’individuazione dei lavoratori cosiddetti “fragili”.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Concetto di fragilità
La circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) 13 del 4 settembre 2020 fornisce chiarimenti e aggiornamenti con particolare riguardo ai lavoratori “fragili” rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
I dati più consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità hanno messo in evidenza i seguenti aspetti:
- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;
- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie; le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa;
- in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.
Anche sulla base delle evidenze scientifiche, il riferimento esclusivo all’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARS-CoV-2 è stata recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020.
Pertanto:
- il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto;
- la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Sorveglianza sanitaria eccezionale
L’art. 83 del decreto Rilancia Italia (DL 34/20) stabiliva che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e quindi anche le istituzioni afam, erano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione:
- dell'età;
- della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19;
- degli esiti di patologie oncologiche;
- dallo svolgimento di terapie salvavita;
- da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Pertanto, prima della ripresa delle attività consentite nelle istituzioni afam, molti lavoratori con patologie, hanno presentato istanza al medico competente per la cosiddetta visita medica a richiesta del lavoratore (art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08). A tal proposito la circolare 14915/20 del Ministero della salute stabiliva che “… i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.
Tutte queste disposizioni non essendo state prorogate dal decreto legge 83 del 30 luglio 2020 hanno cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020. Le visite mediche richieste dai lavoratori entro il 31 luglio saranno trattate secondo le disposizioni della circolare interministeriale.
Indicazioni operative
- Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche);
- Le richieste di visita da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente;
- le visite mediche devono essere effettuate in ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. Per evitare assembramenti possono essere differite le visite mediche periodiche (art. 41, comma 2. lett. b) del d.lgs. n. 81/2008).
Giudizio medico legale
Oltre alla documentazione presentata dal lavoratore/lavoratrice il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio medico-legale:
- una dettagliata descrizione della mansione svolta;
- una dettagliata descrizione della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività;
- le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Sulla base di tutta la documentazione e della eventuale visita il medico esprimerà il giudizio di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2;
- inidoneità temporanea.
A proposito della inidoneità temporanea la circolare prescrive di riservarla esclusivamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Questa ulteriore circolare rende ancora più forte la necessità di definire insieme al MUR le possibili forme di utilizzazione del personale che, nonostante determinate patologie, fino a poco tempo fa ha potuto lavorare in condizioni sicurezza e ora, a causa del covid-19, necessita di misure di protezione aggiuntive o modalità differenti per poter continuare a lavorare senza esporsi al rischio del contagio. Allo stesso modo, solo a livello nazionale può essere affrontato la questione dei docenti che in fase ordinaria si spostavano da una parte all’altra del Paese per insegnare, in presenza di disposizioni regionali e territoriali spesso molto differenziati.
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