AFAM: le novità della preintesa sul fondo di istituto
Rafforzato il ruolo della contrattazione di istituto che deve concludersi entro il 15 gennaio. Tutti i compensi sono oggetto di dettagliata informativa.
Il 30 novembre 2021 è stata sottoscritta la preintesa per l’utilizzo del fondo di istituto di cui all’art. 72 comma 3 del CCNL AFAM 16/02/2005. Dopo oltre 10 anni si arriva alla stesura di un nuovo testo contrattuale che presenta molte novità positive rispetto al passato.
Queste le novità più rilevanti
Decorrenza
Gli effetti giuridici ed economici del contratto integrativo nazionale hanno validità a decorrere dall’anno accademico 2020/2021. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti e della contrattazione di sede in applicazione CCNI in vigore per l’a.a. 2019/2020, purché definiti prima della sottoscrizione del CCNI 2020/2021.
Stipula dei contratti di istituto
In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, la contrattazione integrativa di istituto dovrà concludersi entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno accademico di riferimento. Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all’istituzione per l’anno accademico precedente a quello di riferimento.
Ripartizione del fondo di istituto
Al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di istituto non inferiore al 25%.
Disciplina fiscale e previdenziale
A tutti i compensi previsti dal CCNI si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale
Tetti del fondo di istituto
Le risorse della didattica aggiuntiva confluiscono nelle risorse del fondo di istituto e non sono assoggettati al limite di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/17 (parere della Ragioneria dello Stato 291062 del 29 novembre 2021).
Personale docente
Previo confronto con la parte sindacale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna.
La procedura per l’attribuzione delle funzioni sopra elencate dovrà essere comunque aperta alla partecipazione di tutti i docenti dell’istituzione.
Il tetto massimo di accesso individuale è pari 8.500,00 anche nel caso di più incarichi.
Didattica aggiuntiva
- Le ore di didattica aggiuntiva (senza alcuna differenza tra stesso settore artistico disciplinare di titolarità del docente o altro settore) continuano ad essere pagate dalle risorse del bilancio
- Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti
- Ogni ora di didattica aggiuntiva è pagata almeno € 50 lordo dipendente
- Il tetto massimo di accesso individuale alla didattica aggiuntiva è pari a € 8.000,00
- Il Consiglio Accademico formula una proposta motivata in ordine all’attivazione degli insegnamenti aggiuntivi da attivare e ne definisce il profilo dei docenti affidatari
- Previo confronto tra la parte pubblica e la parte sindacale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico in ordine agli insegnamenti aggiuntivi da attivare e ai profili dei docenti da individuare, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi
- Il direttore affiderà le ore di didattica aggiuntiva e i corsi o moduli orari aggiuntivi con apposita lettera di incarico
Personale Tecnico amministrativo
- Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:
- area 3 € 19
- area 2 € 18
- area 1 € 16
- La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori in relazione ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%
- Solamente le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze (Parere della Ragioneria Generale dello Stato 275038 del 29 ottobre 2021).
Pubblicità dei compensi
Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di dettagliata informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.
Conto terzi
Il regolamento conto terzi sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata per l’erogazione dei compensi, che potrà fissare un limite massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal fondo di istituto.
Il regolamento e l’accordo dovranno essere pubblicati sul sito dell’istituzione.
Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del CCNI, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Rimangono invariati
- le indennità per le figure EP
- i compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese resi durante l’orario di obbligo dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3.
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