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AFAM: assunzione delle categorie protette, lo stato dell’arte

In attesa dell’avvio delle procedure di reclutamento, facciamo il punto della situazione alla luce della Direttiva 1/2019 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

16/09/2019
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva 1 del 24 giugno 2019, del Ministro della Pubblica Amministrazione avente per oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”.

La direttiva, che detta indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento, è stata oggetto di condivisione anche con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La finalità perseguita dalla direttiva è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:

  • l’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
  • l’articolo 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica è quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo
  • l’articolo 38 della Costituzione che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;
  • l’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
  • la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
  • il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
  • la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione
  • il comma 2 dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La direttiva fa riferimento, in particolare,

  • alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti
  • alla Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • alle categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

La direttiva pur ricordando che “rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del d.lgs. 165/2001”, fornisce importanti indicazioni riguardo al settore AFAM, utili in vista delle procedure di reclutamento che saranno attivate nelle prossime settimane. Di seguito una sintesi delle disposizioni relative alle categorie protette di cui alla Legge 68/99.

Diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 1 della Legge 68/99

Premessa

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di assumere, nei limiti percentuali previsti, disabili appartenenti a specifiche categorie, che risultano disoccupati e che si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.

Categorie protette

Le categorie protette sono individuate dall’articolo 1 della Legge 68/99

  1. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile nonché sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
  2. persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  3. persone non vedenti o sordomute 
  4. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è un requisito fondamentale per il diritto all’assunzione con precedenza del disabile.

Lo stato di disoccupazione è la condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

In base al decreto legge sul reddito di cittadinanza (D.L. 4/19 articolo 4, comma 15-quater) si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui (circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019).

Iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato

Le persone appartenenti alle categorie protette come sopra indicate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto.

Il requisito dell’iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, e, quindi, aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID), è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.

Calcolo della quota d’obbligo

Al fine di garantire l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l’articolo 3 della legge 68/1999 prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alla categoria.

Per l’AFAM la quota è pari al 7% dei lavoratori occupati. Per le assunzioni del personale docente la quota è definita a livello nazionale per singolo settore artistico disciplinare. Per il personale Tecnico-Amministrativo la quota di riserva si calcola per profilo professionale.

Ai fini del computo della percentuale

  • si fa riferimento alla dotazione organica e non ai presenti in servizio
  • non si calcolano lavoratori occupati ai sensi della legge 68/1999

Calcolo del numero dei disabili da assumere

Ai fini del computo del numero dei disabili da assumere con contratto a tempo indeterminato occorre

  1. detrarre alla dotazione organica i disabili assunti a T.I. ai sensi della legge 68/99
  2. calcolare il 7% del risultato di cui al punto a)
  3. sottrarre dal numero risultante dal punto b) i disabili assunti a T.I. ai sensi della legge 68/99. In caso di segno positivo ne deriva il numero di disabili da assumere.

In base all’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Nei concorsi ad un solo posto, il posto unico rimane riservato al disabile atteso l’obbligo di copertura della quota.

Visita sanitaria di controllo

La Direttiva 1/19 richiama l’obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all’assunzione (articolo 32, comma 7, del DPR 487/1994)

Le categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/99

L’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 individua un’ulteriore categoria di riservatari che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità o congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

Nell’ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari

  1. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa;
  2. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio, diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa;
  3. coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  4. profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante “Normativa organica per i profughi”
  5. i testimoni di giustizia
  6. gli orfani per crimini domestici
  7. gli orfani del disastro di Rigopiano.

La quota di riserva è pari all’1%. Valgono tutte le norme sopra descritte nel paragrafo dedicato ai disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99.