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Sportello disabilità: il TAR Campania accoglie la richiesta di assegnazione del sostegno per l’intero orario scolastico

Una nuova ordinanza del Tribunale Amministrativo dispone l’implementazione del sostegno didattico per un alunno con disabilità grave. Occorre mettere fine ai continui ricorsi, assegnando da subito le ore necessarie alla piena inclusione scolastica.

06/12/2022
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Con l’ordinanza N. 07385 del 28 novembre 2022, il TAR della Campania si è nuovamente espresso accogliendo il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92 affinché sia riconosciuto il diritto ad un insegnante di sostegno, secondo il rapporto in deroga 1:1, per l’intero orario di frequenza. I ricorrenti, usufruendo della consulenza e dell’assistenza offerta gratuitamente dallo sportello disabilità istituito presso la FLC CGIL di Napoli, sono stati rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Americo, l’Amministrazione scolastica è stata condannata alla tempestiva integrazione del PEI per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno aggiuntive, e alla sua esecuzione attraverso l’ attribuzione di un insegnante per tutto il tempo della frequenza scolastica dell’alunno, nonché al pagamento delle spese processuali. La sentenza prevede la nomina del commissario ad acta in caso di inadempimento da parte della scuola.

Si ricorda, a tale proposito, che la proposta relativa alla quantità delle ore di sostegno necessarie per ogni istituto è formulata dal GLO, il quale determina l’entità del fabbisogno in relazione alle esigenze di ogni singolo alunno e che, nel caso specifico, si era così pronunciato: “…tutti i membri del GLO, valutate e conosciute le potenzialità cognitive di (omissis), visto il percorso formativo già svolto, ritengono necessaria la copertura totale delle ore di frequenza scolastica con un insegnante di sostegno”. L’indicazione si era poi tradotta nella richiesta contenuta nel PEI di 22 ore di sostegno didattico, a fronte di un orario settimanale delle lezioni di 29, presumibilmente ritenendo che il rapporto 1:1 dovesse intendersi corrispondente all’orario di servizio del docente anziché alla frequenza dell’alunno.

Una prassi diffusa e avallata dai range orari prefissati, praticamente invalicabili, previsti dal D.I. 182/2020 e indicati nell’allegato C1, ma che il Tribunale Amministrativo, pur senza farvi riferimento, ha ritenuto illegittimi.

Alla luce delle numerose sentenze che vedono l’Amministrazione scolastica soccombente, la FLC CGIL ritiene auspicabile l’apertura di un tavolo di confronto permanente su disabilità e sostegno, al fine di integrare la normativa con le necessarie modifiche, evitando alle scuole di affrontare l’onere della vertenzialità  e alle famiglie di dover sempre ricorrere alle aule di un tribunale per avere riconosciuto il pieno diritto all’inclusione scolastica

Si ricorda che l’indirizzo studiolegaleamerico@gmail.com nonché le strutture della FLC CGIL sono sempre gratuitamente a disposizione di tutte le famiglie, dei docenti e dirigenti che necessitano di consulenza e assistenza relativamente alle problematiche legate a “scuola e disabilità”.

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