Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori, anche per quelli precari
La Direzione generale del bilancio non apre ancora il confronto con i sindacati ed insiste in un'interpretazione della norma con decorrenza retroattiva.
Abbiamo già riferito che tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 c’è quella riguardante il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale che non le ha potuto fruire.
Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.
La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.
Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di questi contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto abbiamo proposto che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.
Secondo noi nessun problema di interpretazione della norma si pone per questo anno scolastico: tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.
Nonostante questo ed in attesa che si apra il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.
Le scuole hanno bisogno di note chiare e rispettose dei diritti dei lavoratori non di pronunciamenti inutili e fuorvianti. Per questo siamo intervenuti presso il MIUR insieme agli altri sindacati e insisteremo per impedire ogni violazione dei diritti dei precari.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Personale ATA: entro il 13 dicembre le domande per le nuove posizioni economiche per assistenti e collaboratori [SCHEDA]
- PNRR: notizie e provvedimenti
- Concorsi PNRR 2: il Ministro persiste nella decisione di emanare nuovi bandi in presenza di idonei
- Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
- Esami di Stato 2024/2025: pubblicata la circolare con le modalità di partecipazione per candidati interni e esterni
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 8446 del 3 dicembre 2024 - Misure per monitoraggio contratti supplenza brevi e saltuarie, indicazioni operative
- Note ministeriali Nota 173866 del 29 novembre 2024 - PNRR - Investimento M4C1I3.2 - Scuola 4.0 - Istruzioni operative
- Note ministeriali Nota 171680 del 26 novembre 2024 – PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi
- Note ministeriali Nota 171688 del 26 novembre 2024 -PNRR Didattica digitale integrata e formazione transizione digitale personale scolastico
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici