
Revisione della spesa e divieto di monetizzazione delle ferie: cosa succede nel comparto scuola
Una norma discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale, invasiva della contrattazione e inapplicabile nel comparto scuola.


Tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 sulla revisione della spesa ce n’è una particolarmente odiosa che riguarda il divieto di monetizzare le ferie al personale dipendente che non le ha potute fruire.
Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.
Abbiamo già avuto modo di dire come alcune norme contenute nel DL 95/12 siano molto lontane dal contesto scolastico oltre che invasive del CCNL. Leggi la nostra scheda di approfondimento sulla spending review.
La norma infatti stabilisce che ferie, riposi e permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” dimenticando che essi sono regolati invece dai contratti di lavoro e non da disposizioni legislative o amministrative. L’invasione di campo è completata dalla cessazione dell’applicazione di disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, in continuità con le scelte degli ultimi anni.
La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.
Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di queste contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto proporremo che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.
Nessun problema di interpretazione della norma si pone per quest’anno scolastico: le ferie maturate se non fruite entro il 30 giugno 2012 vanno retribuite tenuto conto che il D.L. 95 è stato approvato il 6 luglio 2012. Su quest’ultimo punto abbiamo già fatto delle verifiche con il MIUR che è del nostro stesso avviso.
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