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Il dirigente scolastico che concilia non ha responsabilità amministrative

pubblichiamo una lettera del Segretario Regionale e del responsabile Regionale dei Dirigenti Scolastici della CGIL Scuola del Friuli in cui si ricorda al Direttore Regionale che il Dirigente Scolastico che concilia non ha responsabilità amministrative

28/01/2003
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera del Segretario Regionale e del responsabile Regionale dei Dirigenti Scolastici della CGIL Scuola del Friuli in cui si ricorda al Direttore Regionale che il Dirigente Scolastico che rappresenta l’Amministrazione in sede conciliativa non è chiamato a rispondere amministrativamente delle conseguenze relative alle somme da corrispondere in esito alla conciliazione. Ciò è previsto dall’articolo 66, 8° comma del D.L.vo 165/2001, a meno che il Dirigente Scolastico non si sia discostato dal contenuto di mandato a conciliare da parte della Direzione Regionale. La lettera di precisazione della CGIL Scuola è conseguente ad una nota della Direzione Regionale in cui si raccomanda ai Dirigenti Scolastici “la massima cautela” in sede conciliativa dal momento che l’eventuale entità delle somme da corrispondere va comunicata alla Corte dei Conti “con conseguente messa in mora del presunto responsabile”.

Da qui la precisazione opportuna e necessaria, soprattutto in questa fase in cui il Dirigente Scolastico viene sovente delegato a rappresentare l’Amministrazione non solo in sede conciliativa ma anche in sede di Giudice del Lavoro anche senza l’assistenza dell’Avvocato dello Stato.

Ecco il testo della lettera

Al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
per il Friuli Venezia Giulia
Via Sant’Anastasio, 12 – 34134 TRIESTE

Oggetto: contenzioso Istituzioni scolastiche. Controversie in materia di lavoro.

Con nota dell’11 dicembre 2002, prot. n. 11726/C2, la S.V. ha dettato [1], tra le altre, istruzioni in materia di controversie di lavoro, precisando “che all’atto della corresponsione delle somme richieste in esito alle conciliazioni, [codest’]ufficio è tenuto a denunciare alla Corte dei Conti il danno cagionato in relazione ai fatti per cui è intervenuta la conciliazione, con conseguente messa in mora del presunto responsabile” ed invitando alla “massima cautela in materia” , a consultare, in caso di dubbi, il CSA territorialmente competente, ed infine a tenere conto del fatto che la decisione conciliativa non deve necessariamente comportare l’assunzione degli oneri dell’assistenza legale.

L’art. 66, 8° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che “la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta l’amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa” (il corsivo è nostro).

Premesso che per responsabilità amministrativa non può non intendersi la responsabilità del dipendente, che cagioni un danno economico alla pubblica amministrazione, le sue istruzioni si pongono in evidente contrasto con quanto stabilisce la norma appena citata, che viceversa esclude la responsabilità del dipendente, rappresentante della pubblica amministrazione, il quale aderisca alla proposta di conciliazione formulata dal collegio istituito allo scopo.

Possiamo solo supporre che la S.V. intendesse riferirsi a quei casi nei quali sia intervenuto apposito conferimento di mandato, nei confronti del quale il rappresentante si sia vistosamente discostato dalle prescrizioni eventualmente ricevute con il conferimento stesso. Ma la norma sembra idonea a esonerare da responsabilità anche in questa circostanza.

Poiché la sua disposizione ha ingenerato nel personale dirigente ragionevoli preoccupazioni, ancorché la copertura assicurativa di cui si dispone in ragione dell’appartenenza alla varie organizzazioni sindacali è in grado di offrire sufficienti garanzie almeno sul piano economico, la invitiamo o a precisare meglio la portata della sua nota, risolvendo quella che a noi pare un’insanabile contraddizione, o a ritirarla.

Il Responsabile dei Dirigenti Scolastici. Il Segretario Regionale

[1] “CONCILIAZIONI IN MATERIE DI CONTROVERSIE DI LAVORO.

Con l’occasione si rileva che, in materia di controversie individuali di lavoro, ricorrono frequenti casi di conciliazione tra i Dirigenti scolastici ed i lavoratori interessati, con conseguenti spese a carico dell’Amministrazione (ivi comprese, di frequente, le spese per l’onorario dell’avvocato del ricorrente, etc.).

Si deve ricordare in proposito che all’atto della corresponsione delle somme richieste in esito alle conciliazioni, quest’Ufficio è tenuto a denunciare alla Corte dei Conti il danno cagionato in relazione ai fatti per cui è intervenuta la conciliazione, con conseguente messa in mora del presunto responsabile.

Si raccomanda pertanto alle SS.LL. la massima cautela in materia, e, in caso di dubbi, di consultare il CSA territorialmente competente, tenendo conto del fatto che la decisione conciliativa non necessariamente deve comportare l’assunzione degli oneri dell’assistenza legale che le parti decidono di utilizzare”.

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