
Estero. Al personale della scuola si applicano le stesse maggiorazioni dei coefficienti di sede riservate al personale del MAE
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma in un suo pronunciamento di questi giorni. Si consolida l’orientamento della giurisprudenza in base al quale al personale della scuola in servizio all’estero compete lo stesso trattamento in materia riservato ai ministeriali


In un dispositivo di sentenza del 5 giugno u.s. il giudice del lavoro di Roma ha accolto il ricorso promosso da 35 lavoratori e lavoratrici della scuola in servizio all’estero patrocinati dal legale della FLC Cgil. I ricorrenti - recita il dispositivo di sentenza - hanno diritto “all’applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazioni di sede, in relazione al costo della vita, stabiliti per il personale amministrativo del Ministero degli Affari Esteri con decorrenza secondo le effettive prestazioni di servizio”.
Nei prossimi giorni il giudice renderà nota la sentenza con le motivazioni. Inoltre il MAE e Ministero dell’Economia sono stati condannati alla corresponsione ai ricorrenti delle differenze economiche maturate con i relativi accessori e alle spese di lite.
Non è la prima volta che il Tribunale di Roma si esprime in maniera favorevole rispetto alla richiesta avanzata da un gruppo di docenti, ATA e dirigenti in servizio all’estero e sostenuta dalle Organizzazioni sindacali di vedere loro applicate le stesse maggiorazioni dei coefficienti di sede attribuite al solo personale del MAE.
Preme ricordare che nel recente passato l’orientamento della Magistratura era stato ondivago e dubbioso, e che quest’ultimo pronunciamento unitamente alla sentenza chiarisce in maniera inconfutabile le ragioni di tale diritto. Trattandosi di pronunciamenti di primo grado è ipotizzabile che le Amministrazione coinvolte producano appello proprio in considerazione della rilevanza economica e per i numerosi ricorsi pendenti sollecitati dalle Organizzazioni sindacali e dalla stessa FLC Cgil.
Come dimostrano i recenti pronunciamenti giurisprudenziali il presupposto giuridico delle rivendicazioni è oltremodo fondato e legittimo.
Considerato che le Amministrazioni non manifestano, benché sollecitate dalle Organizzazioni sindacali, alcuna volontà politica di risolvere tale questione ovvero di estendere anche ai non ricorrenti tale diritto, riteniamo, come FLC Cgil, opportuno che quest’ultimi si costituiscano in giudizio per farsi riconoscere il diritto ad avere, su questa materia, lo stesso trattamento del personale del MAE.
Roma, 8 giugno 2007
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