Estero. Coefficienti di sede: al personale della scuola si applicano le stesse maggiorazioni riservate al personale del MAE
Lo ha confermato il Tribunale di Roma in una recente sentenza. Trattandosi di una indennità non avente natura retributiva risponde all’esigenze di sopperire agli oneri del servizio all’estero che valgono anche per il personale della scuola. Dopo le prime titubanze si va consolidando l’orientamento della Magistratura.
Non è la prima volta che il Tribunale di Roma si esprime in maniera favorevole rispetto alla richiesta avanzata da un gruppo di docenti, Ata e dirigenti in servizio all’estero di vedere loro applicate le stesse maggiorazioni dei coefficienti di sede attribuite al solo personale del MAE. Nel recente passato l’orientamento della Magistratura era stato ondivago e dubbioso, ma quest’ultima sentenza (n. 32680 del 5.12.2006) però chiarisce in maniera inconfutabile le ragioni di tale diritto. “In diritto, si osserva che l’assegno di sede per il personale scolastico, - recita la sentenza – al pari dell’indennità di servizio prevista per il personale del Ministero degli Esteri, non ha natura retributiva ma risponde all’esigenza di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero; le due indennità constano di una parte di base, differente tra i due istituti, ed una parte variabile, corrispondente alla maggiorazione basata sul costo della vita”. Da ciò deriva, secondo il giudice, che esclusa la natura retributiva degli istituti e ferma restando la differenza tra i due importi di indennità di base determinata per legge, non è giustificabile l’applicazione al personale della scuola un incremento dell’assegno di sede in misura inferiore a quella attribuita al personale del MAE, avendo entrambi la stessa ratio nell’adeguamento dell’indennità o dell’assegno al costo della vita. Da qui l’accoglimento dl ricorso e la conseguente applicazione ai ricorrenti l’adeguamento sopra ricordato e la condanna del MAE e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali.
Trattandosi di pronunciamenti di primo grado è ipotizzabile che le Amministrazione coinvolte producano appello anche per via della rilevanza economica non indifferente e per i numerosi ricorsi pendenti sollecitati dalle Organizzazioni sindacali e dalla stessa FLC Cgil. Come dimostrano i recenti pronunciamenti il presupposto giuridico delle rivendicazioni è oltremodo fondato e legittimo, per questo ribadiamo, come FLC Cgil, la necessità di proseguire con i ricorsi avviati e presentarne altri affinché venga effettivamente e definitivamente fatta giustizia su tale materia visto che al momento le Amministrazione coinvolte non hanno manifestato la volontà politica di risolvere l’annosa questione.
Roma, 19 febbraio 2007
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