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Mobilità scuola 2012-2013: chiarimento su mobilità interprovinciale docenti neo immessi in ruolo

I docenti che fruiscono della Legge 104/92 per assistenza ad un genitore con handicap in situazione di gravità, possono presentare domanda di trasferimento per altra provincia, pur non avendo diritto alla precedenza.

27/03/2012
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Pubblichiamo in allegato il chiarimento del MIUR riguardante la corretta interpretazione dell’art. 2 comma 2 del Ccni 29 febbraio 2012 in merito ai soggetti che sono esonerati dal rispetto sia dell’obbligo triennale (per chi ha la decorrenza giuridica 2010) che quinquennale (a partire delle nomine 1 settembre 2011) nei trasferimenti interprovinciali.

Chi fruisce del diritto previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 per l’assistenza al genitore (punto V del comma 1 dell’art. 7 del Ccni) ha titolo a chiedere trasferimento per altra provincia (quindi è escluso dal blocco), pur non avendo diritto a fruire della precedenza. Diritto che, come noto, potrà essere esercitato solo nella successiva mobilità annuale. Ovviamente per essere esclusi dal blocco si dovrà documentare il possesso dei requisiti così come previsto al comma 1, punto V, dell’art. 7 e con la documentazione di cui all’art. 9 sempre del Ccni.

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