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Il DL “aiuti bis” in Gazzetta Ufficiale (Art. 38 Norme in materia di istruzione)

Confermata la figura del "docente esperto", finanziata con fondi Fmof, taglio alla card e organico docenti. Stralciare la norma per bloccare un’operazione scellerata.

10/08/2022
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Con un intervento inatteso, inserito in provvedimento improprio, cioè il DL 115 del 9 agosto 2022 (c.d. “Aiuti bis”) che tratta delle misure urgenti in materia sociale ed energetica, si introduce nella scuola la nuova figura del “docente esperto”.

Ancora una volta, a distanza di poche settimane dall’approvazione del DL 36/2022 (convertito in legge 79/2022) che già era intervenuto improvvidamente in materia di sviluppo professionale e di formazione dei docenti, si interviene nuovamente con un provvedimento che stravolge ulteriormente il profilo professionale dei docenti e che esautora completamente le prerogative sindacali e il ruolo della contrattazione collettiva su questa materia.

Con questa disposizione si aggiunge un ulteriore tassello a completamento di un discutibile sistema di formazione e valorizzazione dei docenti disposto con il DL 36/2022, sancendo così un sistema di diversificazione e mortificazione dell’intera classe docenti, per cui pochi “docenti esperti” si vedranno un riconoscimento economico dopo un percorso di formazione e valutazione lungo 9 anni, mentre la stragrande maggioranza dei docenti, con le retribuzioni tra le più basse d’Europa, dovrà garantire quotidianamente la funzionalità e continuità del sistema scolastico.

I percorsi triennali di “formazione incentivata” introdotti dal DL 36/2022

Con il DL 36/2022 è stato introdotto, a partire dall’a.s. 2023/24, un sistema di formazione triennale obbligatorio per i docenti neo-assunti e volontario per tutti gli altri docenti. Al termine del percorso triennale è prevista una verifica finale superata la quale si ha diritto ad un compenso una tantum, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, che viene attribuito in maniera selettiva.

Per maggiori dettagli su questa procedura si rinvia alla nostra scheda di approfondimento

La novità del “docente esperto” introdotta con il DL “Aiuti bis”

Come si diventa “docente esperto”

I docenti di ruolo che abbiano superato con valutazione positiva tre successivi percorsi triennali formativi (di cui al DL 36/2022) acquisiscono la qualifica di “docente esperto” (quindi dopo almeno 9 anni, superando positivamente le verifiche conclusive dei tre percorsi triennali).

Il compenso

Al termine del percorso, il “docente esperto” riceverà un assegno annuale ad personam di un importo pari a 5.650 euro (circa 400 euro lordi mensili) che si somma al trattamento stipendiale in godimento.

Compiti e vincoli del “docente esperto”

L’acquisizione della qualifica di “docente esperto” non comporta nessuna nuova o diversa funzione oltre a quella già svolta dell’insegnamento. L’unico obbligo è quello di rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della suddetta qualifica.

I criteri di selezione e la valutazione dei “docenti esperti”

I criteri di selezione sono rimessi alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono definiti da un apposito regolamento ministeriale sentite le organizzazioni sindacali.

In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi superati con valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio prevale la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti ecc.

Quanti saranno i “docenti esperti” e da quando

I primi “docenti esperti” saranno riconosciuti a partire dall’anno 2032/33 (ovvero fra un decennio) per un contingente massimo di 8.000 unità (in media 1 per scuola). Lo stesso contingente sarà riconosciuto per ciascuno dei successivi tre anni (2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036) per un totale di 32.000 docenti.

Per gli anni successivi non sono previsti ulteriori contingenti ma sarà possibile accedere a questa qualifica solo nel limite del numero delle cessazioni riferite al personale docente esperto.

Finanziamenti

Non si prevedono stanziamenti aggiuntivi ma le risorse saranno ricavate (così come già avvenuto per il DL 36/2022) dalla riduzione dell’organico docenti (in conseguenza dell’andamento demografico) e dalle risorse del Fmof già a disposizione delle scuole.

Per finanziare questa operazione a regime occorrono circa 250 milioni di euro.

Mai la politica prima d'ora s'era permessa di intervenire per legge sottraendo risorse già contrattate; non lo aveva fatto nemmeno Brunetta nel 2010 quando era intervenuto per legge sui contratti ma non aveva intaccato proditoriamente i fondi del contratto già da anni negoziati e consolidati. Ce lo chiede l'Europa? Falso! In altri Paesi, pure beneficiari dei fondi PNRR non esistono carriere cosi concepite. Lo stralcio è l'unica soluzione possibile per fermare un'operazione scellerata che fa il male della docenza senza fare il bene della scuola. Per ulteriori valutazioni sul provvedimento rimandiamo ai comunicati precedenti, unitari e confederali, e nell’intervista del segretario generale.

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