FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3958456
Home » Scuola » Docenti » “Bonus docenti”: colpito e poi definitivamente cancellato dalla nostra iniziativa e dal contratto

“Bonus docenti”: colpito e poi definitivamente cancellato dalla nostra iniziativa e dal contratto

Con il “bonus premiale” assorbito nel FIS, il Comitato di valutazioni torna alla sua primitiva funzione.

26/09/2020
Decrease text size Increase  text size

La legge istitutiva e le sue previsioni

La legge 107/15 all’articolo 1, comma 126 e seguenti, ha istituito il cosiddetto “bonus docenti” al fine di “valorizzare il merito” del personale docente di ruolo, stanziando 200 milioni di euro da erogare ai “meritevoli” secondo criteri definiti dal Comitato di valutazione dei docenti, integrato, allo scopo, da rappresentanti di genitori, studenti (alle superiori) e da un esperto esterno.

Per la prima volta con una legge si è regolata una materia da sempre riservata al contratto (il salario è dal 1995 esclusiva competenza delle parti negoziali); tutto questo è stato determinato anche dal mancato rinnovo del Contratto nazionale dei pubblici dipendenti e della scuola per ben 10 anni. Una legge e una misura, peraltro, approvate nonostante la massiccia opposizione della categoria e dei sindacati della scuola.

Il contratto 2016-2018: un primo colpo al bonus

La stipula del Contratto nazionale a vigenza 2016-2018 ha incominciato ad assestare i primi colpi a queste clausole legislative. Infatti all’articolo 40, comma 2, del CCNL 2016-2018 si è stabilito che le risorse del bonus confluissero nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e che i criteri di attribuzione ai docenti venissero pattuiti a livello di scuola fra dirigente scolastico e Rappresentanza sindacale (articolo 22, comma 4, lettera c), punto c 4). Si sono create così le condizioni per smantellare un principio peraltro introdotto solo nella scuola (e assente nel resto del Pubblico Impiego); il datore di lavoro (il dirigente scolastico) diventava autorità salariale dal momento che distribuiva denaro al personale docente. Va da sé che questo avveniva sulla base di criteri che lo stesso dirigente scolastico aveva contribuito a determinare, essendo egli il presidente del Comitato di valutazione.
Il sindacato riprendeva le sue prerogative di contrattazione dei criteri anche se non poteva non tenere conto degli stessi criteri indicati dalla legge 107/15.

Il CCNI 2018-2019 sul MOF: l’applicazione del primo colpo

Nell’agosto 2018, in applicazione del CCNL di aprile dello stesso anno, il CCNI sul MOF sanciva che le risorse del bonus (col passare del tempo per vari interventi di recupero per altre destinazioni la somma di 200 milioni di euro si è ridotta a 142.800.000 di euro) andavano contrattate nell’ambito del MOF.
La materia bonus, dunque, confluiva nel negoziato di scuola, anche nominalmente e proceduralmente si prevedeva il passaggio della definizione dei criteri da parte del Comitato di valutazione.

La legge chiarisce che del bonus possono beneficiare anche gli ATA ma il Ministero dell’Istruzione prende tempo

Nel frattempo le nostre forti pressioni affinché la via legislativa intervenisse per ripristinare “pleno iure” le prerogative contrattuali nella gestione del fondo bonus ottengono un importante risultato: nella legge di bilancio per il 2020 160/19, all’articolo 1 comma 249, si stabilisce che quei fondi siano destinati non solo ai docenti ma anche al personale ATA e non abbiano più un vincolo di destinazione. In pratica i fondi stessi non sono più destinati alla valorizzazione del merito docenti, ma possano essere utilizzati per ogni altro scopo volto a retribuire l’impegno aggiuntivo e del personale docente e del personale ATA (sia di ruolo che supplente). Supremo e unico decisore in merito è il contratto di Istituto.
Ma il Ministero dell’Istruzione ritarda l’applicazione di tale dettato normativo, preferisce chiedere chiarimenti al Dipartimento della funzione pubblica che, non avendone competenza, non risponde. Il risultato è che anche per il 2019/2020 il CCNI sul MOF sottoscritto a settembre 2019 viene interpretato ancora alla vecchia maniera: il bonus, nonostante la legge sia molto chiara, va solo ai docenti e ancora con il doppio regime dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione e dal contratto di scuola.

Il CCNI 2020-2021 disattiva la legge 107/15, estromette di fatto il Comitato di valutazione, riconduce il bonus integralmente al negoziato

Finalmente a fine agosto 2020 viene approvato il CCNI sul MOF per l’anno scolastico 2020/2021 e si recepisce in via definitiva il dettato della legge 160/19 citata. Infatti nelle premesse del CCNI si chiarisce che la legge 160 ridetermina la destinazione del bonus, che diventa così ex bonus docenti, a beneficio di ATA e docenti e che l’unico gestore, per ciò stesso, diventa il contratto di scuola. In questo modo il Comitato di valutazione non ha più alcuna funzione da svolgere in merito.
Sul Comitato di valutazione volutamente il CCNI non dice parola (non era nelle sue competenze), ma che il Comitato suddetto ormai sia completamente fuori gioco è reso evidente dalle seguenti considerazioni.
Primo. Il fondo della legge 107/15 non è più destinato ai soli docenti ma va anche a beneficio degli ATA.
Secondo. Tale fondo non ha più vincoli di destinazione. Non va al “merito” ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile.
Terzo. Il Comitato di valutazione veniva interpellato per stabilire criteri validi solo per i docenti: nel momento in cui subentrano come beneficiari anche gli ATA, il Comitato cessa di operare anche perché dovrebbe prendersi una facoltà (suddividere i fondi fra docenti e ATA) che esso non ha: il suo statuto normativo è quello di occuparsi solo dei docenti e nel momento in cui subentra tale complicazione la sua ragion d’essere viene meno.
Quarto. È del tutto evidente che, per legge e per contratto, il bonus può essere utilizzato per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa. Se anche il Comitato si riunisce per stabilire, sulla base della somma stanziata, i criteri di assegnazione, potrebbe trovarsi ad aver fatto una operazione resa vana da ciò che stabilisce il contratto di scuola (che legittimamente può prevedere di non premiare “il merito”). Il Contratto di scuola, contrariamente al comitato di valutazione, stabilisce criteri, stabilisce destinazione delle risorse del bonus “sommandole e mescolandole” a tutte le altre del MOF, opera la ripartizione fra docenti e ATA. Cosa rimane da fare al Comitato? Nulla di nulla.
La razionalità contrattuale è stata ripristinata, le pretese premiali sono ormai dissolte. Il Comitato si riunirà con la sola componente docente e solo per la valutazione dell’anno di prova e per le richieste di riabilitazione a seguito di sanzioni disciplinari (articoli 440 e 501 del DLgs 297/94).

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook