
Posizioni economiche personale ATA: indizione procedure e presentazione domande
Inviata dal Miur agli Uffici Scolastici Regionali la nota relativa all’indizione delle procedure e presentazione delle domande da parte del personale interessato.


I benefici economici per il personale ATA relativi alla prima e seconda posizione sono stati disciplinati, dagli Accordi sottoscritti il 20 ottobre 2008 ed il 12 marzo 2009, e con l’ipotesi di Accordo del 12 maggio 2011, sono state rese permanenti le disposizioni per procedere annualmente, qualora necessario, alla formulazione delle nuove graduatorie.
Il Miur con le note n. 9762 del 25 novembre 2011 e con la nota 193 del 12 gennaio 2012 ha dato istruzioni operative per l’applicazione a regime delle procedure previste dall’accordo del 12 maggio 2011.
In sintesi
Le nuove graduatorie si rendono necessarie qualora le preesistenti siano esaurite ovvero in via di esaurimento.
Sono da considerare in via di esaurimento quelle nelle quali il numero di aspiranti ancora in attesa di nomina risulta inferiore alle posizioni economiche che, presumibilmente, si renderanno disponibili nel successivo triennio.
Per poter utilizzare la nuova graduatoria è necessario che la preesistente sia esaurita e, quindi, che si concretizzi la condizione per la quale a tutti gli aspiranti sia stato offerto il conferimento del beneficio economico (comma 9, art. 2, ipotesi di accordo).
Le nuove graduatorie possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo aspirante ancora inserito nelle graduatorie preesistenti sia stato nominato ovvero sia stato comunque convocato per la nomina.
Le domande da parte degli aspiranti non inseriti in graduatoria, sia per la prima che per la seconda posizione economica, devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero.
Non possono essere prese in alcuna considerazione le istanze presentate dagli interessati su moduli cartacei.
Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2012.
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite non devono presentare alcuna istanza. I predetti hanno, infatti, titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione nelle preesistenti graduatorie.
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