Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la confusione regna sovrana
In assenza di indicazioni, nelle scuole si applica erroneamente un nota indirizzata al personale interno del MIUR.
In data 3 aprile scorso abbiamo dato notizia su questo sito della “inaccettabile” circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del dipartimento della Funzione pubblica ed avevamo fatto una ricostruzione delle novità introdotte recentemente per legge, delle palesi forzature interpretative contenute nella suddetta circolare e del caos che si sarebbe creato in tutti i comparti della pubblica amministrazione.
Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni rispetto ai problemi che stanno emergendo. In particolare abbiamo contezza del fatto che una nota interna emanata dal MIUR e indirizzata al personale del comparto di riferimento, viene erroneamente applicata anche a docenti e ATA. Tutto ciò determina ulteriore confusione oltre che lesione dei diritti dei lavoratori.
La nota in questione oltre a far riferimento ai CCNL del comparto ministeri e a istituti contrattuali neanche astrattamente assimilabili a quelli previsti dal CCNL scuola, è indirizzata solo ed esclusivamente agli uffici centrali e periferici del MIUR e quindi non alle istituzioni scolastiche.
La scuola è un comparto dove, come noto, ci sono molte specificità (e vincoli) sia in materia di permessi, che sulle modalità di fruizione delle ferie. Specificità che di fatto rendono in molti casi inapplicabile la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 2/2014), pena il non riconoscimento del diritto alla tutela della salute.
A fronte dei numerosi problemi che stanno emergendo, ad oggi rileviamo il silenzio dell’amministrazione responsabile e della Ministra Madia.
Negare il diritto a fruire delle assenze per malattia anche per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imponendo il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (nella scuola ci sono solo i permessi brevi) previsti nei Ccnl risulta gravemente penalizzante innanzitutto per il personale a tempo determinato che non ha diritto ad alcuna retribuzione in caso di richiesta di permesso per motivi personali o familiari. Inoltre la quantità di giornate di permesso richiedibili in base al Ccnl (3 giorni l’anno per gli Ata a tempo indeterminato, 3 + 6 di ferie per i docenti a tempo indeterminato e 6 giorni l’anno, non retribuiti, per i supplenti) in molti casi non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze dei lavoratori. Basti pensare a chi si deve sottoporre periodicamente a numerose sedute di terapie, anche per gravi patologie, o a numerose cure riabilitative.
Emerge con nettezza in questa vicenda la volontà da parte del dipartimento della Funzione Pubblica di proseguire con ostinazione nella crociata contro i diritti elementari dei lavoratori pubblici.
Riteniamo che la legge sia perfettamente compatibile con gli istituti contrattuali a tutela del diritto alla salute. Ne è riprova il fatto che nella stessa circolare della F.P. firmata dall’ex ministro D’Alia, smentendo di fatto la tesi precedente, si è stati costretti ad ammettere il ricorso ovvio alla malattia nel caso in cui vi sia la necessità, a causa delle patologie sofferte, di sottoporsi periodicamente, ed anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità lavorativa. In questo caso, per semplificare, è stata prevista la possibilità di presentare anche un’unica certificazione medica da parte del proprio medico curante (che potrà essere anche cartacea) in cui si attesti la necessità di trattamenti ricorrenti secondo cicli o un calendario stabilito dal medico, ferma restando comunque l’attestazione dell’effettuazione della singola prestazione.
La FLC CGIL considera queste assenze come malattia, se certificate dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.
La FLC CGIL intende non solo proseguire il proprio impegno per far ritirare la circolare ministeriale n. 2/2014 ma attiverà anche iniziative legali sia generali che individuali.
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