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Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Inaccettabili indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica

Il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!

03/04/2014
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Numerose sono le richieste di chiarimento che riceviamo relative alla circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda l’attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i problemi e dubbi applicativi che questa circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza.

Proviamo a fare il punto.

Le novità introdotte per legge

Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava:  “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di  attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di  attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”

Il DFP, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio 2014, ha impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni interpretando la suddetta legge con molte forzature non condivisibili, inaccettabili e per molti aspetti anche inapplicabili.

Si riportano, in corsivo, i contenuti salienti della circolare con evidenziate in grassetto le parti che creano problemi e che la FLC CGIL contesta.

  • l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
  • La suddetta modifica “avrebbe” previsto che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”
  • Pertanto, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.
  • …. (omissis)
  • Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
  • …. (omissis)
Il nostro commento

I passaggi specifici che si contestano sono principalmente i due sopra evidenziati.

In particolare il primo, quello contenuto nel terzo capoverso riportato sopra (la parte in grassetto) da cui poi discendono le successive disposizioni contenute nella circolare.

Rispetto alla legge, che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è evidente la forzatura della Funzione Pubblica nell’imporre il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell’università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove, per loro, il CCNL non lo preveda.

Gli elementi di contestazione su tale interpretazione della legge sono più di uno.

  1. Intanto, la legge parla sempre di “assenza per malattia” che, se ha luogo per “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, è da considerare come “permesso giustificato” (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). Dalla legge, contrariamente a quanto afferma il DFP, non si deduce affatto che sia stato abolito l’istituto della malattia per l’effettuazione di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”; né che l’essere tale assenza da considerare come  “permesso giustificato” si debba intendere come automatico obbligo di attivazione di quanto già previsto dai Ccnl in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista). A parere della FLC Cgil la legge introduce questa fattispecie di “assenza per malattia” che è da considerare come “permesso giustificato” in modo a se stante e indipendentemente da quanto prevedono i Ccnl al pari, ad esempio, dell’assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc…, cioè “altri” permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge!
  2. L’interpretazione “forzata” della legge che fa il DFP, infatti, non si concilierebbe con il fatto che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati o esauriti per lo scopo previsto nei Ccnl (motivi personali o familiari documentati). In questo caso, infatti, se ne dovrebbe dedurre che non è più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche. Se questa fosse l’interpretazione della legge sarebbe evidente la lesioni del diritto costituzionale alla salute in cui rientrano a pieno titolo (per giurisprudenza consolidata e per pronunciamento della stessa Corte Costituzionale) tutte le misure di prevenzione della salute adottate, pur in assenza di sintomatologie acclarate. Dunque il legislatore non può avere normato in questo senso.
  3. Non si può neanche pensare che sia possibile, ad esempio, il ricorso “obbligatorio” (magari perché i 3 gg sono esauriti) al permesso breve previsto nei Ccnl perché, lo ricordiamo, ad esempio per i docenti della scuola è previsto  fino ad un “massimo” di due ore! Chi può pensare che in “sole” due ore sia possibile effettuare visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (spostamenti e file comprese)? E se poi si dovessero effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche magari in un centro a 500 o più chilometri di distanza? Insomma, se l’indicazione fosse quella di usare “obbligatoriamente” i permessi (al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni”, come si afferma nella circolare) negando come possibile il ricorso alla malattia, questo significherebbe negare il diritto alla tutela della salute, cosa che il legislatore, a differenza della circolare della DFP, non ha affermato.
  4. Inoltre, anche un secondo passaggio successivo sulle certificazioni (riportato sopra in grassetto) è sbagliato! L’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va riportata non solo in questo caso, ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy!!

In definitiva, con la circolare si danno disposizioni sbagliate, immotivate, inaccettabili e, per giunta, inapplicabili. Disposizioni che, invece di fornire “chiarimenti omogenei” alle varie amministrazioni, fanno solo confusione ed aprono tutta una serie di contenziosi certi.

E’ evidente il tentativo da parte del ministero della Funzione Pubblica di proseguire la crociata avviata dall’ex ministro Brunetta contro i presunti “fannulloni” del Pubblico Impiego! E questo nonostante siano cambiati ben tre governi e ben tre ministri da Brunetta in poi. Solo che questa volta si è veramente esagerato andando ben al di là di quanto previsto dalle stesse modifiche di legge e, tra l’altro, pure in contrasto con le stesse campagne di prevenzione del Ministero della Salute e degli EE.LL. che invitano i cittadini a svolgere attività di prevenzione della salute.

Ora la misura è veramente colma!

Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.

Per queste ragioni invitiamo tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell’entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.

Per le ragioni esposte intendiamo non solo proseguire il nostro impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09, ma, nello specifico, la FLC ha già dato incarico ai legali per l’impugnativa al TAR e valuterà anche ricorsi dei singoli lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti e sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.

Infine, intendiamo scrivere sia al ministro della Funzione Pubblica che al ministro dell’Istruzione per chiedere un incontro urgente al fine di chiarire tutta la materia e per chiedere il ritiro della circolare, o quantomeno una modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.