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INPS: proroga DIS-COLL per i collaboratori per gli eventi relativi al 1°semestre 2017

L’INPS detta le istruzioni applicative sulla DIS-COLL per il primo semestre del 2017

26/05/2017
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Con la circolare n. 89 del 23 maggio 2017, l’Inps impartisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto legge 244 del 2016, che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal DLgs 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Inoltre rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. Si ricorda che i soggetti destinatari  ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Ovviamente si tratta di un intervento di proroga e quindi ancora transitorio in attesa delle istruzione che l’Istituto impartirà a seguito delle nuove disposizione legislative introdotte dal Jobs Act sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Senato il 10 maggio 2017, che ha reso strutturale la DIS-COLL e l’ha estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.  

Ricordiamo infine che tale circolare interessa in maniera trasversale tutti i settori pubblici e privati della conoscenza dove a vario titolo vengono utilizzate le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.