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Contrattazione di istituto. La FLC CGIL Firenze vince un ricorso sulle 35 ore

È comportamento antisindacale negare la contrattazione sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL trincerandosi dietro i rilievi dei revisori dei conti che non attengono la compatibilità finanziaria del contratto.

13/01/2012
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Il Tribunale di Firenze, in qualità di Giudice del lavoro, ha accertato la sussistenza di una condotta antisindacale (ex art. 28 Legge 300/70) da parte della Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo di Firenze per la violazione dell'iter procedurale di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009. Tale violazione è "...idonea a produrre effetti durevoli nel tempo per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura, una restrizione o ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale".

Tale condotta antisindacale accertata ha provocato inevitabilmente discredito sull'efficacia dell'azione sindacale davanti agli iscritti, con una ricaduta negativa sull'immagine del sindacato. Da qui l'inevitabile condanna della Dirigente scolastica.

La Dirigente scolastica non aveva firmato il contratto di istituto dell'anno scolastico 2010/2011 perchè in forte disaccordo su diversi punti oggetto di una lunga contrattazione protrattasi fino a settembre scorso. Le RSU in carica avevano svolto faticosamente il loro lavoro cercando di mediare su tutti i punti controversi tranne che sull'istituto delle 35 ore per i collaboratori scolastici, perché era l'orario realmente effettuato e previsto nel piano delle attività.

La Dirigente aveva ritenuto di fare proprio il parere negativo dei revisori dei conti relativo al contratto precedente (2009/2010) sulla concessione delle 35 ore. I revisori suggerivano per il contratto 2010/2011 il ripristino dell'orario a 36 ore e l'obbligo di recupero della trentaseiesima ora non effettuata nell'anno precedente. Le parti avevano ritenuto non preclusive tali indicazioni, tant'è che avevano regolrmente sottoscritto il contratto.

Il Giudice, nel ritenere immutate le condizioni che avevano determinato la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ha sostenuto che la Dirigenza avrebbe dovuto stipulare il contratto, sottoporlo alla verifica dei revisori e solo dopo eventuali rilievi ostativi, nel senso di cui all'art. 6 del CCNL, riaprire la contrattazione sul tema.

Resta quindi confermato ciò che il nostro sindacato sostiene da tempo sul ruolo dei revisori dei conti che non è quello di entrare nel merito degli accordi, ma quello di certificarne la compatibilità finanziaria.

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