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Statuto dell'Università di Genova: importante sentenza del Tar Liguria

Il Tar respinge il ricorso del Miur sulla elezione dei membri interni nel Cda di Ateneo

24/05/2012
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E' stata resa pubblica da poco una importante sentenza del Tar Liguria che ha rigettato il ricorso presentanto dal Miur contro le disposizioni dell'Ateneo genovese che nel proprio statuto ha previsto l'elezione dei membri interni del Consiglio di Amministrazione.

Il Tar ha sintetizzato che la questione da risolvere riguarda uno dei precetti della legge di riforma 30.12.2010, n. 240, che demanda (art. 2) alle università statali di riformulare lo statuto per adattarlo alle innovazioni introdotte.

Il Ministero ha ritenuto illegittime le modalità scelte dall’Università di Genova per individuare i componenti del suo consiglio d’amministrazione, che ai sensi dello statuto (art. 19 comma 4) dovranno essere eletti da due collegi elettorali, composti il primo dai docenti ed il secondo dal personale tecnico-amministrativo. Il Ministero ha sostenuto che la legge escluderebbe la possibilità di individuare i componenti del consiglio d’amministrazione con il metodo elettivo, posto che l’utilizzo dei termini ‘designazione’ e ‘scelta’ per determinare i componenti l’organo risulta preclusivo dell’elezione, qualunque sia il corpo elettorale convocato. L’illegittimità si estenderebbe poi anche alla procedura prevista per individuare i membri esterni del consiglio d’amministrazione che devono essere votati individualmente dal senato accademico, posto che la disposizione statutaria dissimulerebbe anche in questo caso una fase elettiva che la norma non ammette.

L’Università di Genova ha invece opposto che l’impiego da parte del legislatore dei vocaboli ‘designazione’ e ‘scelta’ non esclude la modalità di scelta per via elettiva, poiché la mancata indicazione del soggetto a cui spetta la nomina lascia ampia discrezionalità allo statuto nella determinazione delle modalità; l’assenza della disposizione sulla nomina dei componenti il consiglio d’amministrazione da parte del senato accademico chiarisce ancor di più il margine che la norma ha attribuito allo statuto nel completare le previsioni di legge.

Il Tar ha affermato, rispetto alla 'scelta' dei componenti, che "non è possibile affermare in questo contesto che il legislatore sicuramente ricusò il metodo elettorale per individuare i componenti del consiglio d’amministrazione, avendo piuttosto optato per limitare l’influenza che, in questi anni, hanno assunti i corpi intermedi della società nel delineare la politica universitaria".

Il pronunciamento del Tar conferma quanto la FLC CGIL ha più volte sostenuto e rafforza i nostri sforzi per vedere approvati statuti nei quali possa essere garantita la maggiore autonomia, trasparenza e democraticità possibile nell'autogoverno degli atenei. Riteniamo ancora oggi che debba essere rivisto l’impianto complessivo della legge 240/10 nel suo ridisegno dei percorsi di governo degli atenei recuperando e semmai ampliando quegli spazi di autogoverno e democraticità interna alle università italiane nell’ottica di associare una piena autonomia con una piena responsabilizzazione in un quadro di permanente e costante valutazione delle scelte che si compiono.

È da rimarcare che pur in un quadro fortemente negativo introdotto dalla Legge 240/2010 alcune Università hanno adottato statuti che su alcuni punti presentavano una legittima e più avanzata interpretazione della Legge. Riteniamo che il Ministero non debba censurare questi Atenei sulla base di interpretazioni restrittive ed unilaterali della stessa legge.