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AFAM: il MEF chiarisce che anche le supplenze conferite dalle istituzioni dopo il 31 dicembre sono annuali e sono retribuite su cedolino unico tramite apertura partita stipendiale

Finalmente risolta una vicenda che ha comportato ritardi e disservizi nel pagamento degli stipendi dei supplenti

23/02/2023
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Con nota 245496 del 24 ottobre 2022 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, si pone fine ad un’annosa vicenda che riguarda i contratti a tempo determinato del personale docente e tecnico-amministrativo stipulati dalle istituzioni AFAM

  • dopo il 31 dicembre in presenza di posti vacanti e disponibili in dotazione organica
  • o relativi a posti coperti da un titolare che si trova in posizione non retribuita di comando, distacco congedo o aspettativa.

Alcune ragionerie territoriali avevano eccepito sulla qualificazione di supplenze annuali (fino al 31 ottobre) di tali contratti, ritenendoli, piuttosto, supplenze brevi, per cui, le istituzioni AFAM, erano state costrette a prenderle in carico sul proprio bilancio. Ciò ha comportato il mancato utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 1603 e 2303 dello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca (retribuzioni su cedolino unico tramite apertura di partita stipendiale) ed un corrispondente aumento del fabbisogno sul capitolo 1606 (rimborsi alle istituzioni per supplenze brevi) del medesimo stato di previsione.

A tal proposito il MUR con nota 9093/22 aveva precisato che, alla luce della normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni AFAM, la stipula dei contratti a tempo determinato con termine fissato al 31 ottobre su posto vacante o comunque disponibile in dotazione organica può essere effettuata anche dopo il 31 dicembre. Lo stesso Ministero aveva ulteriormente chiarito che le norme della Legge 124/99 relative al settore scolastico non erano più compatibili con i principi definiti dalla Legge 508/99 per le istituzioni afam.

Il MEF con nota 245296/22 condivide l’orientamento del MUR per cui i contratti a tempo determinato sopra indicati devono essere qualificati come supplenze annuali, anche se stipulati dopo la data del 31 dicembre. Pertanto le Ragionerie territoriali sono invitate a dare corso ai contratti a tempo determinato relativi alle c.d. supplenze annuali del personale docente e tecnico-amministrativo, con scadenza al 31 ottobre su posto vacante o comunque disponibile in dotazione organica, conclusi dalle istituzioni AFAM, secondo le relative esigenze didattiche e organizzative, anche successivamente al 31 dicembre.

Tale tipologia di contratti è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La FLC CGIL esprime la propria soddisfazione per l’esito positivo di una vicenda incredibile ed incresciosa che è durata anni e che ha creato grossi problemi ai lavoratori e alle lavoratrici e alle istituzioni.