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Personale TA AFAM: permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il punto della situazione

Un approfondimento della FLC CGIL sul nuovo istituto introdotto dal CCNL “Istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018.

05/04/2019
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L’articolo 104 del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 prevede che al personale amministrativo e tecnico in servizio presso le istituzioni afam, siano riconosciute, sia su base oraria che giornaliera, permessi fino a 18 ore per anno accademico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Si tratta di un ulteriore tipologia di permesso  che ha un costo contrattuale quantificato, per tutto il comparto “Istruzione e Ricerca”, in 14,9 milioni di euro annui.

Ricordiamo che le 18 ore sono riproporzionate nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Domanda

Ordinariamente la domanda di permesso deve essere presentata dal dipendente al Direttore dell’istituzione con un termine di preavviso di almeno tre giorni.

Nei casi di urgenza o necessità la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro.

Modalità di fruizione

Le 18 ore di permesso possono essere fruite sia su base giornaliera che su base oraria e sono comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.  L’Aran con uno specifico orientamento applicativo relativo alla sezione scuola ha chiarito che “i tempi di percorrenza o di viaggio, che devono essere correlati all’effettuazione della visita, della terapia, dell’esame diagnostico o della prestazione specialistica, non rilevano nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera”.

Rimane nella scelta del lavoratore se utilizzare il permesso su base oraria o giornaliera

Trattamento economico

Nel caso di fruizione del permesso su base giornaliera si dà luogo alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Tale decurtazione non si applica nel caso di fruizione del permesso su base oraria.

Computo delle ore di permesso fruito

Per il personale a tempo pieno nel caso di fruizione giornaliera si scomputa dal monte ore di permesso il numero di ore di lavoro previste per quella giornata.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il principio del riproporzionamento delle ore di permesso avviene su base annuale e non ha ricadute sull’articolazione dell’orario di lavoro. Ad esempio nel caso di prestazione lavorativa di 6 mesi ed orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti la fruizione di tali permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa inciderà sul monte ore annuale, in questo caso riproporzionato in 9 ore annue, sempre nella misura di 6 ore.

Computo dei permessi ai fini del calcolo del periodo di comporto

I permessi previsti dall’art. 104 sono assimilati alle assenze per malattia sia al fine del calcolo del periodo di comporto sia ai fini del trattamento economico. Tenuto conto che i permessi possono essere fruiti anche su base oraria, il CCNL stabilisce che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Incompatibilità con altri permessi

In caso di fruizione di permessi per visite, ecc. non è possibile fruire nella stessa giornata di

  • altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL
  • riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

L’ARAN con alcuni orientamenti applicativi ha chiarito comunque che

  1. l’incompatibilità riguarda la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia. In tal senso è possibile “che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia”
  2. non vi è incompatibilità con permessi orari che configurino un diritto soggettivo del dipendente “non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs n. 151/2001”
  3. non vi è incompatibilità con i permessi derivanti dalla normativa a tutela dell’esercizio passivo o attivo dei diritti sindacali che rientrano anch’essi nell’ambito dei diritti soggettivi.

Documentazione giustificativa

L’assenza per i permessi previsti dall’art. 104 del CCNL 19/04/2018 è giustificata mediante una attestazione dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L’attestazione è

  • inoltrata dal dipendente all’istituzione afam
  • oppure trasmessa all’istituzione afam, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Altre tipologie di permessi utilizzabili per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

In base al comma 15 dell’art.104 del CCNL “Istruzione e Ricerca”, il lavoratore può utilizzare anche

  • i permessi per motivi familiari e personali
  • i riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario,
    oltre che, ovviamente, le ferie.

A queste tipologie di permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia.

Casi in cui è possibile imputare a malattia assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

a) Casistica

L’ARAN con uno specifico orientamento applicativo relativo alla sezione scuola ha chiarito che è possibile imputare a malattia i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel caso in cui

  • la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11)
  • l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12)
  • a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

b) Modalità di fruizione

Le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputate a malattia che non comportano la decurtazione delle 18 ore previste dall’articolo 104 del CCNL 19 aprile 2018, sono fruibili solo su base giornaliera.

c) Documentazione giustificativa

Nel caso previsto dal comma 11 l’assenza è giustificata mediante

  1. attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi
  2. attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (vedi paragrafo “documentazione giustificativa”)

Nel caso previsto dal comma 12 l’assenza è giustificata mediante

  1. attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (vedi paragrafo “documentazione giustificativa”)

Nel caso previsto dal comma 14 è sufficiente che

  1. il lavoratore produca all’istituzione afam prima dell’inizio della terapia, un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti, fornendo, se possibile il calendario
  2. il lavoratore o la struttura inoltri o trasmetta le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti
    • l'effettuazione delle terapie nelle giornate stabilite
    • il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

d) Controllo medico legale

L’assenza dall’eventuale controllo medico legale è giustificata dall’attestazione rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.