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AFAM: graduatorie nazionali supplenze docenti, scheda di approfondimento

Per saperne di più sull’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Le domande entro il 31 luglio 2014.

05/07/2014
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Con Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 526 (allegati e modello di domanda) è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria nazionale per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), prevista dall’art. 19, comma 2 della Legge 128/13.

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 31 luglio 2014.

Qui di seguito presentiamo ai nostri lettori una scheda di approfondimento e di commento sui principali articoli del decreto.

Scheda di approfondimento DM 526/14

Soggetti ammessi (art. 2)

Possono presentare domanda coloro che alla data di scadenza del bando - 31 luglio 2014 - hanno - comma 1 - “maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” (comma 1)

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, “si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” (comma 2)

Inoltre, “Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello” (comma 3)

Requisiti generali di ammissione (art. 3)

Prescrive i requisiti generali di ammissione comuni a tutti i partecipanti a pubblici concorsi.

Costituzione delle graduatorie (art. 4)

I candidati possono presentare domanda se il servizio di cui all’art.2 è stato prestato a seguito di inclusione in graduatoria di istituto formata con selezione pubblica, nelle Istituzioni dell’AFAM statali, nei corsi di vecchio ordinamento nonché nei corsi di primo e secondo livello (comma 1).

Si può presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, per ogni tre anni accademici di insegnamento, sempre a seguito di inclusione in graduatoria di istituto sulla base di pubblica selezione, per la disciplina/settore insegnato. Se l’insegnamento nei tre anni accademici è stato prestato per settori diversi, in prima battuta il candidato opta per la disciplina per la quale ha prestato la maggioranza del servizio. Se invece, ad esempio nei tre anni ha prestato servizio per tre diversi insegnamenti, sceglie liberamente per quale optare (commi 2, 3, 4).

Se il servizio è stato prestato in materie “prima ricomprese in un'unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un'unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare” (comma 5).

Termini per la presentazione della domanda (art. 5)

La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all'Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014 (comma 1).
La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6*, comma 5 (comma 2).  
*( 5. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda con l'obbligo di presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini, direttamente all'istituzione dove è stata presentata la domanda, tramite raccomandata A/R , nonché i servizi prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute, dei paesi appartenenti all'Unione Europea.)

Gli interessati potranno accreditarsi attraverso la finestra attiva presente sul sito https://afam.miur.it

La compilazione della domanda è procedura alquanto complessa per la quale stiamo chiedendo al Ministero di formalizzare puntuali istruzioni a tutte le segreterie delle Istituzioni AFAM al fine di agevolare gli interessati ed evitare loro errori e nello stesso tempo appianare il lavoro per le Istituzioni che dovranno procedere a valutare le domande.

Commissioni (art. 8)

Le Commissioni sono costituite presso le Istituzioni AFAM indicate nell’Allegato C, sono costituite dal Direttore Amministrativo in qualità di presidente, da un docente designato dal Consiglio Accademico e da un assistente amministrativo in qualità di segretario. In caso di assenza del Direttore Amministrativo, la commissione è regolarmente presieduta dal Direttore di Ragioneria.

Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali (art. 9)

N.B. Al momento della redazione di questa scheda risultano incongruenze tra quanto previsto dal bando e gli allegati che danno efficacia allo stesso.

In particolare per quanto riguarda il servizio lett. A), si precisa che, ai sensi e per quanto previsto dall’art.1 del bando, si valutano i servizi prestati presso le istituzioni AFAM statali compresi negli artt. 1 e 2 della L. 508/99.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda nella parte riservata ai titoli di studio e culturali, devono essere apportati adeguati aggiustamenti coerenti con quanto previsto dalla lettera B).

Infine, per quanto riguarda la presenza parziale degli insegnamenti che dal momento che tutto il servizio prestato è utile e valutabile con le caratteristiche di cui agli articoli 2, 4 e 9, si attende una ulteriore verifica in aggiunta a quella pubblicata in data 4 luglio: Avviso di rettifica e integrazione DM 526/14, n. 4270.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie (art. 10)

Le graduatorie nazionali provvisorie saranno pubblicate sul sito internet del Ministero e alla pagina dedicata https://afam.miur.it entro il 25 settembre 2014.