Afam sintesi degli interventi previsti dal decreto legge 36/2022
Cancellata la mobilità nazionale e imposto il reclutamento di sede con blocco pluriennale. Introdotti la figura del ricercatore, il contratto di ricerca e le cattedre a tempo parziale. Ulteriori disposizioni sulle statizzazioni
È entrata il vigore il 30 giugno 2022 la legge 79/22 di conversione del decreto legge 36/22 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Di seguito la sintesi degli interventi previsti relativi all’alta formazione artistica e musicale.
Reclutamento e mobilità
- Introdotta la programmazione triennale dei fabbisogni di personale
- Imposto il decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione
- Previsto la corrispondenza tra durata del ciclo di reclutamento e quella dell’offerta formativa (ossia blocco quinquennale sulla sede di assunzione)
- Disciplina conseguente della mobilità anche in deroga, per i docenti, al principio della priorità alla mobilità (ossia cancellazione della mobilità come diritto ed eliminazione della mobilità nazionale)
Ricercatori
- Istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.
- I posti di ricercatori sono individuati dalle istituzioni nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche assegnate e nei limiti delle facoltà assunzionali
- Regolazione del rapporto di lavoro dei ricercatori nell’ambito dell'area di contrattazione per il personale docente
Cattedre a tempo definito
- Sarà possibile istituire cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni
- Al personale titolare di cattedre a tempo definito si applicano le seguenti norme sul lavoro a tempo parziale previste dal D. Lgs. 81/15
- Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale (art. 5)
- Trattamento del lavoratore a tempo parziale (art. 7)
- Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale (art. 9)
- Disciplina previdenziale (art. 11)
Stabilizzazione del personale delle istituzioni oggetto di statizzazione
- Gli elenchi A e B che saranno istituiti ai fini del passaggio allo Stato del personale delle istituzioni statizzande (DPCM 9 settembre 2021) sono mantenuti per tre anni a decorrere dalla data di approvazione
- Tali graduatorie rimangono valide
- ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce
- nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM
Contratti di ricerca
- In analogia all’università e agli enti di ricerca, viene introdotto il contratto di ricerca
- Le istituzioni possono stipulare contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione
- Costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie il possesso del dottorato di ricerca. Tuttavia per cinque dalla data di entrata in vigore della legge 79/22, le istituzioni afam possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca
- I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.
- L'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito
- Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche
Commento
La FLC CGIL ha già manifestato tutta la sua contrarietà rispetto ai meccanismi introdotti su reclutamento e mobilità. Sottolineiamo come la confusione/sovrapposizione tra questi due istituti sarà foriera di conflittualità e contenziosi senza fine. Il nostro impegno sarà quello di impedire questa sciagurata deriva a difesa della dimensione nazionale del sistema afam e dei diritti di chi lavora.
Consideriamo positive tutte le altre disposizioni anche se alcune avranno nell’immediato un impatto modesto. Ad esempio l’introduzione della figura del ricercatore senza risorse aggiuntive ma che potrà essere istituita solamente mediante modifica/conversione di posti dell’attuale dotazione organica, appare in questa fase per lo meno di difficile attuazione. I contratti di ricerca con sole risorse esterne favoriranno le istituzioni collocate in territori economicamente forti introducendo i primi semi di quei divari territoriali che sono poco avvertiti nell’afam.
Anche la norma sulle graduatorie del personale delle istituzioni da statizzare appare un palliativo. È necessario invece investire risorse per garantire la stabilizzazione di tutti.
Contemporaneamente la FLC CGIL chiederà che il processo di ampliamento delle dotazioni organiche possa continuare con il reperimento di ulteriori finanziamenti.
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