AFAM, reclutamento e mobilità del personale TA per l’anno accademico 2023/2024: le ricadute sul personale coadiutore
Attribuito al Direttore (e non più al Presidente) il potere di firma dei contratti individuali. Novità sulle facoltà assunzionali e sull’applicazione delle norme sulle riserve dei posti.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 3127 del 10 marzo 2023 fornisce importanti indicazioni sul reclutamento e sulla mobilità del personale Tecnico Amministrativo per l’anno accademico 2023. Come di consueto la nota ha l’obiettivo di sistematizzare le numerose norme che si sono sedimentate in questi ultimi anni. Essa presenta non poche e, per certi versi, sorprendenti novità.
In una precedente notizia avevamo sintetizzato i contenuti per tutti i profili. In questa analizziamo le ricadute della nota ministeriale sul personale coadiutore. Ricordiamo che la dotazione organica nazionale dei coadiutori per l’a.a. 2022/2023 è pari a 1.408 posti.
Disposizioni relative ai Coadiutori
In attesa dell’emanazione dell’attuazione del nuovo Regolamento sul reclutamento, le assunzioni dei coadiutori sono a tempo determinato. Poiché il titolo di accesso ancora oggi è il diploma di scuola secondaria di I graduatorie, le istituzioni devono assumere il personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (DLgs 165/01 art. 35 comma 1 lett. b). In sede di rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” la FLC CGIL ha reiterato la richiesta di elevazione del titolo di studio di accesso che sia adeguato ai nuovi compiti che tale figura ha assunto nella progressiva attuazione della riforma del sistema AFAM.
Stabilizzazioni
Riguardo alla stabilizzazione, la nota specifica quanto segue:
- il personale precario che ha maturato i 24 mesi di servizio acquisisce il diritto alla stabilizzazione in base all’art. 1-quater del D.L. 250/2005.
- in presenza di facoltà assunzionali residue derivanti dall’ampliamento di organico le istituzioni dovranno richiedere l’autorizzazione ad assumere al MUR previo aggiornamento delle graduatorie 24 mesi (graduatorie permanenti)
Conferme
Riguardo all’istituto della conferma la nota fornisce le seguenti indicazioni
- il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2023 deve essere confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità
- il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2023 e che è in servizio su posto vacante deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).
Passaggio da altre pubbliche amministrazioni
In presenza di facoltà assunzionali determinati dall’ampliamento dell’organico e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del DLgs 165/01).
La procedura prevede
- la preventiva richiesta al MUR sulla sussistenza e sull’accantonamento delle relative facoltà assunzionali.
- la pubblicazione di un bando (sul sito dell’istituzione, sul portale di bandi AFAM e sul portale inPA), con l’indicazione del posto che si intende coprire e i requisiti richiesti, che comprendono l’appartenenza a una qualifica almeno corrispondente a quella del posto messo a bando.
Il bando deve prevedere termini non inferiori a 30 giorni.
Individuato il vincitore della procedura, occorre acquisire l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, da allegare alla documentazione che deve essere inviata al Ministero, il quale provvede con decreto dirigenziale all’attribuzione delle facoltà assunzionali e all’autorizzazione all’assunzione.
Acquisizione dei posti per la mobilità
Riguardo alla mobilità, le istituzioni sono tenute a inserire da mercoledì 12 aprile a mercoledì 19 aprile (ore 15) nella sezione riservata “Posti vacanti assegnati alla mobilità/ a.a. 2023/2024 Personale TA”
- le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi precari confermati in servizio
- i posti vacanti sottratti alla mobilità in applicazione della nota 3127/23.
Disposizioni di carattere generale
Facoltà assunzionali
La nota ribadisce che cosa si intenda per “facoltà assunzionali”.
Attualmente tali facoltà viaggiano su due binari
- sui posti preesistenti all’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 178/20) le facoltà assunzionali sono pari all’importo risparmiato annualmente per le cessazioni. Le assunzioni sono autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono gestite centralmente
- sui posti di ampliamento dell’organico le risorse stanziate consentono le assunzioni sulla base delle delibere definite dalle singole istituzioni, dando la precedenza alle specifiche procedure di stabilizzazione del personale precario in possesso dei vari requisiti previsti.
Riguardo quest’ultimo punto la nota chiarisce che nel caso vi sia stato un trasferimento nel 2022 su posto creato con l’ampliamento, la facoltà assunzionale originariamente attribuita a tale istituzione viene spostata nell’istituzione del lavoratore che ha ottenuto il trasferimento.
Riserve
Per la prima volta la nota tratta del tema della riserva dei posti. Queste le disposizioni previste
- le aliquote previste per legge sono calcolate sul numero complessivo dei posti del personale TA senza distinzione di profilo
- l’aliquota relativa ai disabili (art. 1 della legge 68/99) è pari al 7%, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50. Alla quota calcolata deve essere sottratto il numero dei lavoratori disabili già in servizio
- l’aliquota relativa ai soggetti indicati dall’art. 18 comma 2 della Legge 68/99 è pari all’1% con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50. Alla quota calcolata deve essere sottratto il numero dei lavoratori disabili già in servizio
- la riserva dei posti deve essere deve essere applicata fino al 50% dei posti di personale tecnico-amministrativo complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell’Istituzione, compresi quelli messi a bando all’interno di procedure di reclutamento congiunte
Le disposizioni sopra richiamate si applicano a partire dalle procedure di reclutamento relative all’a.a. 2023/24.
Stipula dei contratti individuali
La stipula dei contratti individuali di lavoro è delegata al Direttore dell’Istituzione (fino ad oggi, il Presidente) in qualità di organo con competenze gestionali. A tal fine la nota richiama il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, fissato nell’articolo 4 del D.Lgs. 165/2001. I contratti vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l’apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR.
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