AFAM: pubblicato il decreto per interventi strutturali per gli edifici di particolare valore storico-artistico sedi di Conservatori statali
Istanze fino al 3 maggio 2021. Saranno finanziati almeno 3 programmi di intervento riferiti ad altrettante distinte istituzioni.
È stato pubblicato il decreto interministeriale (MUR-MEF) 150 dell’11 febbraio 2021, applicativo delle disposizioni previste dall’ 1 comma 535 della legge 178/20: “Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2021. (…)”
Contemporaneamente il MUR con nota 4437 del 30 marzo 2021 ha fornito indicazioni operative per la presentazione delle richieste di finanziamento. In particolare la nota precisa che tali richieste devono essere trasmesse unicamente in modalità telematica, mediante la compilazione di un apposito modello informatizzato, disponibile nella pagina web dedicata https://afam.miur.it a partire dal 30/03/2021. La chiusura del modello informatizzato, che avrà valore di trasmissione formale dell’istanza, dovrà avvenire, entro e non oltre il 3 maggio 2021, ore 16:00.
Ricordiamo che possono presentare l’istanza esclusivamente i Conservatori Statali che operano in immobili non di proprietà della Stato. Tali immobili devono essere
- di particolare valore storico – artistico
- adibiti alle attività istituzionali del Conservatorio.
Per comprovare il particolare valore storico artistico, occorre inserire nella specifica scheda telematica
- la descrizione del particolare valore storico – artistico dell’immobile
- l’Autorità che ha emesso il provvedimento e la data dello stesso ed allegare,
- la verifica o dichiarazione di interesse culturale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
- una specifica relazione asseverata da un professionista.
Ogni istituzione interessato potrà presentare un solo programma relativo a progetti di livello almeno definitivo, secondo la vigente normativa sui lavori pubblici. Il programma presentato deve prevedere obbligatoriamente tutte e quattro le tipologie d’intervento previste dalla legge: interventi strutturali, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le istanze saranno valutate da una Commissione di tre componenti, nominata con provvedimento della competente Direzione generale del MUR.
La valutazione della Commissione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- particolare valore storico-artistico dell’edificio oggetto degli interventi progettuali (max 20 punti)
- qualità del progetto in relazione alla rilevanza e al coordinamento degli interventi strutturali, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla riqualificazione complessiva dell’immobile (max 20 punti)
- compartecipazione finanziaria, da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 5 punti)
- immediata cantierabilità, data dall’avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016 (max 10 punti)
- urgenza e indifferibilità, connesse a situazioni di rischio o pericolo rappresentati in domanda e accertati attraverso atti formali della Pubblica amministrazione (max 20 punti).
I programmi finanziabili non possono essere superiori a 3. Solo qualora l’importo dei contributi riferiti ai programmi assegnatari sia complessivamente inferiore alle risorse disponibili, si provvede all’assegnazione del contributo ad ulteriori programmi, secondo l’ordine di graduatoria e in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
Il MUR, con proprio decreto, è autorizzato ad utilizzare eventuali economie che si realizzino a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, prioritariamente per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, secondo l’ordine di graduatoria, non finanziati per carenza di risorse o, in subordine, per ulteriori programmi d’intervento sui medesimi immobili delle Istituzioni che hanno determinato tali economie.
Da segnalare che si tratta del primo provvedimento applicativo delle numerose norme sull’afam presenti nella legge di bilancio 2021.
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