AFAM: lo stato dell’arte delle procedure di stabilizzazione delle nuove figure professionali
Analizziamo le principali casistiche e criticità connesse all’introduzione dei nuovi profili.
In precedenti notizie (vedi correlati) abbiamo sintetizzato le principali disposizioni normative relative al reclutamento delle nuove figure di supporto diretto alla didattica (Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo, tecnici di laboratorio, Modelli viventi) introdotte per la prima dal CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024.
In premessa ribadiamo la posizione della FLC CGIL sull’argomento: è necessario individuare un apposito ruolo per tali figure sottraendole dall’innaturale e illogica collocazione nell’ambito del personale Tecnico Amministrativo. Si tratta di un passaggio dirimente per affrontare anche il tema degli obblighi di servizio. Per fare questo è necessario non solo che vi sia una unità di intenti della parte sindacale, ma che vengano superate anacronistiche posizioni all’interno del mondo accademico. Il prossimo CCNL relativo al triennio 2022-2024 può rappresentare una occasione fondamentale per un deciso cambio di passo sull’argomento.
La norma di riferimento sulle nuove figure è l’art. 1 comma 892 della legge 178/20 che, nello stanziare apposite risorse, pari a 19,5 milioni di euro, prevede, in tema di reclutamento, l’applicazione di una specifica disposizione relativa all’Afam secondo cui il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" (…) può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni (art. 19 comma 3bis del decreto legge 104/13 convertito nella legge 128/13).
In applicazione di tale previsione il successivo decreto ministeriale 430 del 9 febbraio 2024 stabilisce che in prima applicazione, il reclutamento dei nuovi profili, avviene, mediante assunzione a tempo indeterminato, nei limiti dei posti vacanti all’interno della dotazione organica e delle relative facoltà assunzionali, dei soggetti che abbiano superato un concorso pubblico per esami o per esami e titoli per l’accesso allo specifico profilo professionale e che abbiano maturato tre anni di servizio presso Istituzioni statali o gli ex istituti musicali pareggiati.
Per l’accertamento dei requisiti di servizio vengono individuate due casistiche
- nel caso di servizi prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera intellettuale o con altri contratti di lavoro flessibili, per “anno di servizio” si intende l’aver svolto una prestazione lavorativa non inferiore a 150 ore
- nel caso di servizi prestati con contratti a tempo determinato, per “anno di servizio” si intende l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con contratto a tempo determinato
In entrambi i casi i servizi devono essere stati prestati nell’ambito dello stesso anno accademico in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli o mediante proroga del precedente contratto instaurato in seguito a superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli.
Il medesimo DM 430/24 prevede un ulteriore requisito. Può partecipare alle procedure di stabilizzazione esclusivamente il personale in servizio nell’Istituzione a cui fa istanza, o sia stato in servizio nel 2022/2023 o nel 2023/2024 in tale Istituzione.
Appare evidente che è necessario fornire chiarimenti su situazioni specifiche che si sono verificate in questi anni:
- personale che ha prestato servizio in istituzioni che hanno attinto direttamente da graduatorie di altre istituzioni compilate a seguito di procedure selettive per esami o per esami e titoli
- personale che ha prestato servizio a seguito di procedure per titoli ma che ha superato procedure selettive in altre istituzioni.
I bandi per la stabilizzazione devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione dell’ampliamento della dotazione.
Gli aspiranti saranno graduati esclusivamente in base al servizio maturato. A tal fine la nota ministeriale 6000 del 23 aprile 2024 ha fornito ulteriori chiarimenti in caso di parità di anni servizio.
In questa situazione
- si valutano le ore svolte negli anni accademici in cui non si raggiungono le 150 ore (o i giorni svolti negli anni accademici in cui non si raggiungono i 180 giorni, in caso di rapporti a tempo determinato)
- in caso di ulteriore parità, si valutano altresì le ore eccedenti le 150 per gli anni già riconosciuti (o i giorni eccedenti i 180 per i contratti a tempo determinato)
- in caso di ulteriore parità, precede il più giovane d’età.
Procedure transitorie
Nelle more della definizione del decreto di ampliamento delle dotazioni organiche, le Istituzioni possono
- costituire apposite graduatorie (previo avviso) del personale in servizio che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione
- procedere alla stipula di contratti a tempo determinato annuali (con termine fissato al 31 ottobre 2024, salvo cessazione anticipata per stabilizzazione dell’interessato) sui posti deliberati in base all’ordine di tale graduatoria.
In ogni caso, a seguito alla pubblicazione del decreto che approva l’organico per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, la procedura dovrà necessariamente essere riattivata, con costituzione di una nuova graduatoria ai fini dell’effettiva stabilizzazione.
Chi rifiuta il contratto a tempo determinato nel 2023/24 ha comunque diritto a essere incluso nella graduatoria di stabilizzazione e a stipulare il conseguente contratto a tempo indeterminato.
Fino all’adozione del decreto che approva la dotazione organica, i contratti in essere, con scadenza al 31 ottobre 2024, continuano a produrre i propri effetti. Laddove vi siano contratti con scadenza precedente è possibile prorogarli fino al 31 ottobre 2024.
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