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AFAM: le indicazioni per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello anno accademico 2020/2021

Le istituzioni possono presentare le proposte entro il 10 maggio 2020

17/03/2020
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La Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica con nota 7973 del 13 marzo 2020 ha fornito indicazione operative alle istituzioni del settore afam relative alla richiesta di nuova attivazione e/o modifica di corsi accademici di primo livello e di nuova attivazione di corsi accademici di secondo livello.

Le richieste devono essere presentate entro il 10 maggio 2020 su un’apposita piattaforma informatica (https://afam.cineca.it/universitaly) utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. La piattaforma è progettata in maniera tale da non consentire l’invio della richiesta qualora siano presenti dati non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

Corsi di diploma accademico di primo livello

Per l’attivazione di nuovi corsi di primo livello le istituzioni dovranno procedere alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

Le proposte di modifica dei corsi di primo livello possono essere presentate esclusivamente dalle Istituzioni che abbiano attivato o richiesto la modifica dei medesimi corsi da almeno un triennio. Anche in questo caso le istituzioni dovranno procedere alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

In entrambi i casi sopra descritti, acquisito il parere favorevole della Commissione, costituita con D.D. n. 2326 del 19 ottobre 2015 e n. 2454 del 2 novembre 2015, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione.

Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere della stessa Commissione, tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento, si procederà con provvedimento di diniego o con una richiesta di supplemento di istruttoria che potrà essere formulata dalla Commissione per una sola volta.

Anche le istituzioni accreditate e autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.212) possono presentare le richieste di nuova attivazione o modifica di percorsi di I livello devono seguire le indicazioni previste dalla nota dipartimentale n. 8093 del 20 giugno 2016.

Il MIUR ricorda che nuovi corsi potranno essere autorizzati solo al termine del terzo anno di attività degli stessi e successivamente alla valutazione positiva da parte dell’ANVUR.

Al fine di agevolare l’interazione tra i processi valutativi della Commissione di esperti e dell’ANVUR, le proposte presentate di nuove attivazioni dalle sole Istituzioni non statali, saranno contestualmente rese disponibili sia per l’ANVUR sia per la Commissione per i rispettivi adempimenti.

Corsi di diploma accademico di secondo livello

Per l’attivazione di nuovi corsi di diploma accademico di II livello e la modifica dei corsi di II livello già autorizzati le istituzioni procedono alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati sulla piattaforma in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

L’attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta dalle Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già formalmente autorizzati presso la stessa Istituzione.

Nei casi sopra descritti, acquisito il parere favorevole della Commissione, costituita con D.D. n. 2326 del 19 ottobre 2015 e n. 2454 del 2 novembre 2015, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione.

Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere della stessa Commissione, tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento, si procederà con provvedimento di diniego o con una richiesta di supplemento di istruttoria che potrà essere formulata dalla Commissione per una sola volta.

Le Istituzioni che avevano già presentato richiesta di accreditamento di bienni con decorrenza 2018/2019 e che non hanno ottenuto il decreto di autorizzazione per mancanza dei tre annidi attivazione del triennio di riferimento, non dovranno ripresentare i piani di studio. Esse dovranno manifestare nuovamente l’interesse all’autorizzazione tramite l’inserimento in piattaforma informatica dei seguenti documenti che dovranno essere riadottati nuovamente all’A.A. 2020-2021:

a) delibera del Consiglio accademico che indichi analiticamente ciascuna modifica richiesta e la motivazione della stessa;

b) delibera del Consiglio di amministrazione;

c) parere del Co.Te.Co;

d) attestazione circa l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato

Anche le istituzioni non statali già autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.212) possono presentare le richieste di nuova attivazione o modifica di percorsi di II livello solo al termine del terzo anno di attività degli stessi e successivamente alla valutazione positiva da parte dell’ANVUR.

Al fine di agevolare l’interazione tra i processi valutativi della Commissione di esperti e dell’ANVUR, le proposte presentate di nuove attivazioni dalle sole Istituzioni non statali, saranno contestualmente rese disponibili sia per l’ANVUR sia per la Commissione per i rispettivi adempimenti.