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AFAM: le indicazioni del ministero in tema di trasparenze dei contratti individuali di lavoro

In applicazione del decreto Legislativo 104/22. Saranno modificati i modelli ministeriali. Le istituzioni devono attenersi alle nuove indicazioni in caso di contratti redatti autonomamente.

21/11/2022
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Come è noto il Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104 (Decreto Trasparenza) ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore in tema di contratto individuale di lavoro e di modalità pratiche di informativa.

Il provvedimento è entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Le informazioni previste devono essere contenute

  • nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
  • oppure devono essere fornite per iscritto (o in formato elettronico) al lavoratore con apposita informativa, che esclusivamente per alcune materie può essere consegnata entro trenta giorni dall'assunzione.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal decreto trasparenza prevede una sanzione amministrativa.

A tal fine il Ministero dell’Università ha inviato la nota 14015 del 18 novembre 2022, con la quale fornisce indicazioni alle istituzioni al fine di adempiere agli obblighi previsti.

Il MUR invierà alle istituzioni dei contratti-tipo aggiornati alle nuove disposizioni. Tali contratti-tipo conterranno alcune delle informazioni necessarie, mentre per altre faranno rinvio a un’apposita informativa, che sarà cura delle Istituzioni predisporre e consegnare alla stipula del contratto.

Nel caso di contratti redatti autonomamente dalle istituzioni, il contratto (o la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o l’informativa consegnata al lavoratore) deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni

  • l’identità delle parti
  • il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro
  • la data di inizio del rapporto di lavoro
  • la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso
  • la durata del periodo di prova
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore e le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. La forma è sempre quella scritta
  • l’importo iniziale della retribuzione con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Per periodo e modalità di pagamento si può fare riferimento al sistema del “cedolino unico” con pagamenti mensili gestiti dalle RTS
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione
  • il contratto collettivo, anche integrativo, applicato al rapporto di lavoro. Il MUR consiglia di fornire link al CCNL, al CIN e al Contratto Integrativo d’Istituto
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

Ricordiamo che gli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. 104/22, fanno riferimento alle seguenti tipologie di contratti di lavoro

  • contratto di lavoro subordinato
  • contratto di lavoro somministrato
  • contratto di lavoro intermittente
  • rapporto di collaborazione
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa
  • contratto di prestazione occasionale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociale e la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.