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AFAM: emanato il decreto ministeriale sulla contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario

In applicazione della Legge 33/22. Abrogata la norma della Legge 240/10 sulla contemporanea iscrizione al Conservatorio o Accademia di Danza e Università

03/08/2022
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Con decreto ministeriale 933 del 2 agosto 2022 sono impartite le disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario. Il Decreto ha avuto il 28 luglio 2022 il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti (CNSU), quello del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e quello del Consiglio nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Da notare che il parere del CNSU è già noto, quello del CUN lo sarà a breve mentre quello del CNAM non è dato sapere visto che non è ancora in funzione lo specifico sito, a conferma della situazione di precarietà e opacità in cui opera da mesi questo importante organismo a causa delle gravi inadempienze del MUR che impediscono una comunicazione all'esterno rapida e trasparente di quanto deliberato.

Il DM 933/22 è applicativo della legge 33/22 che all’articolo 2 istituisce la facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni. In particolare il decreto è previsto dall’articolo 4 comma 3. Con l’entrata in vigore del decreto è abrogata la norma (DM 28 settembre 2011) che consentiva agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.

Di seguito la sintesi dei contenuti che in precedenza erano stati anticipati dalla nota 16767 del 6 luglio 2022.

Decorrenza

Dall’a.a. 2022/23 le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio

Casi in cui è possibile iscriversi a due corsi di studio

Gli studenti possono contemporaneamente iscriversi

  1. a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni afam
  2. a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99
  3. a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508/99
  4. a un corso di studio universitario e un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.

Le iscrizioni contemporanea di cui ai punti a), b) e c) sono consentite

  • presso istituzioni italiane
  • presso istituzioni italiane ed estere
  • anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05.

Divieti

Non è consentita l’iscrizione contemporanea

  • al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

a corsi che si differenziano per meno di due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

Corsi di studio internazionali

Nel caso di corsi di studio internazionali al termine dei quali si conseguono titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interistituzionali nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

Corsi a numero programmato

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Pubblicità

Le Istituzioni AFAM e le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea.

Iscrizione

All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso AFAM o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari.

Nel caso di più istituzioni la dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe.

La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un

  • passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione
  • un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.

Diritto allo studio

Lo studente individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

Per accedere all’incremento del 20% della borsa di studio (art. 6 comma 3 del DM 1320/21) lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti.

Rimangono invariate le disposizioni sull’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale in presenza dei requisiti richiesti.

Agevolazioni per la frequenza

  1. Insegnamenti teorici

Con esclusivo riferimento agli insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici, le istituzioni afam possono consentire agli studenti di usufruire di attività formative erogate a distanza. Le istituzioni valutano sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità tale agevolazione.

  1. Frequenza part time

Le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso le istituzioni

  • possono incrementare la durata del corso di studio secondo modalità definite dal Regolamento didattico delle istituzioni
  • devono garantire il rispetto dei limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio e gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti
  1. Scansione temporale delle attività formative

Su istanza dello studente, le strutture didattiche competenti ricorrono a modalità di erogazione della didattica flessibili, concentrando le attività formative in periodi limitati di tempo, anche al di fuori della scansione temporale prevista dal calendario didattico, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dei quali uno, o entrambi, prevedano la frequenza obbligatoria.

Riconoscimento delle attività formative

Su istanza dello studente le istituzioni procedono al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell’altro corso di studio.

Nel caso di

  • attività formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici
  • riconoscimento parziale delle attività formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

In attesa dell’aggiornamento dell’ANIS, gli studenti autocertificano la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione

Curriculum dello studente

Le modalità di raccordo tra la raccolta delle informazioni sui requisiti e sulle modalità di iscrizioni a più corsi e il curriculum dello studente frequentante l’ultimo anno della scuola secondaria di II grado saranno definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione.

Monitoraggio e valutazione di impatto della legge

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 33/22 entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al MUR.